04/11/09 - E' entrato in vigore il Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 142 che stabilisce la disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento (CE) n. 183/2005 - Requisiti per l'igiene dei mangimi.
Sono sanzionate, con pene amministrative pecuniarie, le violazioni relative all'obbligo di registrazione presso le autorità locali (Regione o Provincia Autonoma): mancata notifica, mancato invio di informazioni, prosecuzione delle attività a seguito di sospensione o revoca della registrazione. Sono tenuti alla registrazione tutti gli operatori del settore dei mangimi, attivi in una qualsiasi delle fasi di produzione (per vendita o per auto-consumo), trasformazione, stoccaggio, trasporto e commercializzazione (con o senza detenzione di mangimi) e per i quali non è previsto il riconoscimento.
Il riconoscimento (a cura del Ministero o delle Regioni a seconda dei casi), è previsto per coloro che fabbricano e/o commercializzano additivi di mangimi, premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi, e che fabbricano ai fini della commercializzazione o producono per il fabbisogno esclusivo della propria azienda i mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi. Le sanzioni pecuniarie colpiscono anche le violazioni relative all’obbligo di riconoscimento: mancata segnalazione di sopraggiunti cambiamenti nell'espletamento dell'attività riconosciuta, prosecuzione dell'attività a seguito di sospensione o revoca del riconoscimento.
Tra le altre sanzioni previste citiamo quelle:
- per il mancato rispetto dei requisiti generali dettagliati dal Regolamento 183/2005
- per l’omessa predisposizione di procedure di autocontrollo o per non aver fornito prova all'autorità competente della loro predisposizione
- per l'allevatore che non si conforma alle disposizioni di cui all'Allegato III del Regolamento, per l'alimentazione di animali produttori di alimenti
- per l’importazioni di mangimi da Paesi terzi in violazione delle disposizioni previste agli Articoli 23 e 24 del regolamento
Per ulteriori informazioni:
www.ceirsa.org
In ambito mangimi, da segnalare anche le nuove regole dettate dal Regolamento CE 767/09 in materia di immissione sul mercato e di uso dei mangimi per animali destinati e non destinati alla produzione di alimenti nella Comunità, comprese le prescrizioni relative all'etichettatura, all'imballaggio e alla presentazione.
Il Regolamento è in vigore dal 21 settembre 2009 e troverà effettiva applicazione dal 1° settembre 2010 in tutti i Paesi dell’Unione. Nel frattempo, ogni Stato membro dovrà emanare norme di recepimento.
Si legge, nel nuovo Regolamento, il desiderio di conciliare da una parte la richiesta del consumatore di salvaguardia della salute e dall’altra le esigenze di tutela del segreto industriale dei produttori.
L’ago della bilancia, infatti, tendeva ormai a pendere a sfavore dei produttori che rivendicavano invece il diritto a mantenere segreta la formula dei propri composti.
Grazie ad una nuova centralità della autorità pubblica, il Regolamento rende possibile la conciliazione di queste diverse esigenze: la formula esatta del mangime posto sul mercato dovrà essere comunicata all’autorità pubblica, all’acquirente potrà essere comunicata una formula sintetica. Sarà l’autorità pubblica a utilizzare l’informazione in suo possesso per prendere le più idonee iniziative a garanzia della salute del consumatore ma anche nel maggior rispetto del segreto industriale.
Per ulteriori informazioni:
www.alimentinews.it