Dopo quasi 7 anni dall’entrata in vigore della Direttiva PED decade l’obbligo della sorveglianza continua per i fabbricanti di Generatori di vapore e acqua surriscaldata: per quelle apparecchiature per le quali siano soddisfatte le condizioni della Direttiva PED non sussiste più l'obbligo della sorveglianza durante l’Esercizio.
13/07/09 - Dopo quasi 7 anni dall’entrata in vigore della Direttiva PED 97/23 EC (29/05/2002) il Ministero dello Sviluppo Economico, con Nota 31986 del 09/10/2008, e il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con Circolare N° 1/2009, hanno esplicitato quanto la Direttiva Europea 97/23 EC e la Linea Guida 08/15 della medesima, nonché le Norme armonizzate EN 12952 (Generatori di Vapore a tubi d’Acqua) e EN 12953 (Generatori di Vapore a tubi da Fumo) riportano in tema di Esercizio e Conduzione di generatori di Vapore e Acqua Surriscaldata.
Viene finalmente dichiarato che le disposizioni relative alle modalità di sorveglianza durante l’Esercizio (stabilite dal RD 824/1927) debbono essere disapplicate per quelle apparecchiature per le quali siano soddisfatte determinate condizioni, la cui principale risulta essere che il Fabbricante abbia applicato i Requisiti Essenziali di Sicurezza richiamati dalla Direttiva ed abbia conseguito un livello di sicurezza pari almeno a quello ottenibile con l’applicazione delle norme tecniche armonizzate disponibili al momento della messa in commercio, nonché abbia apposto la marcatura CE.
A fronte di quanto sopra, ferme restando le condizioni per le quali i Requisiti Essenziali di Sicurezza sono rispettati ed il Fabbricante abbia previsto un regime di sorveglianza di tipo non continuo andando ovviamente ad adeguare l’attrezzatura tramite opportuni dispositivi di sicurezza e controllo, non sussiste più l’obbligo della sorveglianza continua del generatore di vapore come invece richiesto dal RD 824/1927.
Questa evoluzione avrà un impatto notevole sulle attività dei fabbricanti di generatori e su coloro che utilizzano attrezzature costruiti ed installati prima e dopo l’entrata in vigore della Direttiva PED.
E' opportuno sottolineare che questo scenario si applica anche al nostro Paese.
Il Diritto Comunitario Europeo, infatti, è prevalente sul Diritto Nazionale riguardo alle attrezzature che ricadono nello scopo delle Direttive Europee. Per i prodotti regolamentati a livello comunitario viene meno l’applicabilità delle disposizioni nazionali, anche quando queste ultime continuino ad avere valore cogente in quanto non esplicitamente e formalmente abrogate.
Bureau Veritas in qualità di Ente Notificato ha verificato e certificato CE molti impianti, Generatori di vapore e acqua surriscaldata, costruiti ed installati prima e dopo l’entrata in vigore della Direttiva PED.
In questo contesto in evoluzione, Bureau Veritas è a fianco dei Fabbricanti ed Utilizzatori per di permettere loro di trarre tutti i vantaggi da questa nuova disposizione di legge.
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Vi segnaliamo inoltre che è già in programma per settembre un seminario gratuito sull'argomento. L'incontro, dal titolo: ''Nuova normativa sulla sorveglianza continua dei generatori a vapore'', si svolgerà a Padova, con la formula degli iBV - Gli incontri di Bureau Veritas. Saranno presto disponibili ulteriori dettagli sull'iniziativa.
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