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Schema Nazionale Italiano DM 7 agosto 2024

SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DEI BIOCOMBUSTIBILI, DELLA CERTIFICAZIONE DEI CARBURANTI RINNOVABILI DI ORIGINE NON BIOLOGICA E DI QUELLA DEI CARBURANTI DA CARBONIO RICICLATO

L'uso di biocarburanti e biomasse in sostituzione dei carburanti di origine fossile è un tassello fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici. L’Unione Europea, attraverso la Direttiva 2009/28/CE (RED I), aggiornata con la Direttiva ILUC (UE) 2015/1513, ha stabilito un primo quadro comune per la promozione delle energie rinnovabili fino al 2020.
La Direttiva (UE) 2023/2413 – RED III, che modifica la Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II), definisce oggi il nuovo quadro europeo al 2030, con obiettivi rafforzati e criteri aggiornati di sostenibilità e riduzione delle emissioni. L’Italia ha recepito la RED III con il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5, in vigore dal 4 febbraio 2026.

Nel campo di applicazione della RED II rientrano i biocombustibili - ovvero biocarburanti (inclusi i biogas per trasporti), bioliquidi, combustibili da biomassa (per usi energetici diversi dal trasporto) e idrogeno di origine biologica - i carburanti rinnovabili di origine non biologica e i carburanti da carbonio riciclato.
Con l’entrata in vigore della RED III e del D.Lgs. 5/2026, sono confermati tali ambiti, integrati da nuove soglie minime di riduzione delle emissioni (≥70% per RFNBO e carburanti da carbonio riciclato, art. 42‑bis).

Il rispetto dei criteri di sostenibilità e il raggiungimento della percentuale di emissioni di gas serra sono dimostrabili attraverso la certificazione in conformità a un sistema volontario approvato dalla Commissione Europea o tramite uno schema nazionale riconosciuto, come il DM 07/08/2024.

Cosa disciplina il Decreto 07/08/2024?

Il Decreto 07/08/2024 aggiorna le disposizioni del decreto ministeriale 14 novembre 2019, ai sensi dall’art. 42, comma 16, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n.199, stabilendo:

  1. Modalità di funzionamento del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili nonché le procedure di adesione allo stesso;
  2. Le procedure per la verifica degli obblighi relativi alle informazioni sociali e ambientali;
  3. Le disposizioni per l’utilizzo del sistema di equilibrio di massa;
  4. Le modalità di ottenimento della certificazione a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni (Indirect Land Use Change, ILUC);
  5. Per i carburanti rinnovabili di origine non biologica (di seguito nominati RFNBO, Renewable Fuels of Non-Biological Origin) e per i carburanti da carbonio riciclato (di seguito nominati RCF, Recycled Carbon Fuel), le modalità per il riconoscimento sia del rispetto del criterio inerente alla riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che delle condizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) 2023/1184, nonché le disposizioni specifiche per l’idrogeno di origine biologica;
  6. Le attività di verifica del Comitato tecnico-consultivo biocarburanti e le disposizioni transitorie e finali.

Quali soggetti devono certificarSi ai sensi del Decreto 07/08/2024?

Ai fini del presente Decreto, si deve certificare ogni «operatore economico» (inteso come persona fisica o giuridica, anche stabilita fuori del territorio nazionale), che svolge una o più delle seguenti attività:

a) Produzione, cessione e/o utilizzo per proprio consumo di ogni materia o sostanza dalla cui lavorazione si ottengano biocombustibili, combustibili rinnovabili di origine non biologica e combustibili da carbonio riciclato destinati al mercato nazionale siano esse materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti o loro miscele, compresi quelli prodotti in co-processing con materiali di origine fossile.

b) Commercializzazione, anche senza possesso fisico, di materia o sostanza, prodotta dagli operatori economici di cui alla lettera a), dalla cui lavorazione si ottengano biocombustibili, combustibili rinnovabili di origine non biologica e combustibili da carbonio riciclato destinati al mercato nazionale.

c) Produzione, anche combinata insieme ai combustibili fossili, cessione e/o utilizzo per proprio consumo di biocombustibili, combustibili rinnovabili di origine non biologica e combustibili da carbonio riciclato destinati al mercato nazionale.

d) Commercializzazione, anche senza possesso fisico, di biocombustibili, combustibili rinnovabili di origine non biologica e combustibili da carbonio riciclato destinati al mercato nazionale, prodotti dagli operatori economici di cui alla lettera a)

e) Utilizzo dei biocombustibili per produzione di energia elettrica e/o termica o utilizzo da parte dei soggetti ETS.

cOME SI SVOLGE LA VERIFICA DI CERTIFICAZIONE?

La Schema Nazionale Italiano DM 07/08/2024 è una certificazione quinquennale che prevede sorveglianze annuali a cadenza periodica. Solo gli Organismi di certificazione accreditati, come Bureau Veritas, possono erogare questo servizio. 

Di seguito, il dettaglio delle attività svolte nel quinquennio di certificazione:

  • Verifica iniziale 
    Prima del rilascio del certificato;
  • Prima verifica di sorveglianza 
    Entro i primi trenta/novanta giorni dal rilascio della prima dichiarazione di sostenibilità o certificato di sostenibilità e in ogni caso entro sei mesi dal rilascio del certificato di conformità dell’azienda, indipendentemente dal fatto che siano state rilasciate dichiarazioni o certificati di sostenibilità;
  • Verifiche di sorveglianza 
    Cadenza periodica ma comunque non superiore ai dodici mesi a decorrere dal giorno di rilascio del certificato di conformità dell’azienda;
  • Verifica di rinnovo 
    Ogni 5 anni, da effettuarsi nei sei mesi antecedenti alla data di scadenza del certificato;
  • Verifica di chiusura
    Nel caso in cui l’operatore interrompa l’attività.

Faq - Domande frequenti sullo Schema Nazionale Italiano DM 7 AGOSTO 2024

  • Chi non si deve certificare ai sensi dello Schema Nazionale Italiano DM 7 agosto 2024?

    • I produttori di oli da cucina usati di impiego alimentare, compresi mense, ristoranti, isole ecologiche
    • I produttori di sottoprodotti di origine animale
    • I gestori responsabili della raccolta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani che conferiscono la stessa ad un impianto di digestione anaerobica
    • I trasportatori che effettuano servizio per conto terzi
    • I produttori e i detentori di reflui zootecnici
    • I gestori della discarica che conferiscono il gas ad un impianto di biometano
    • Enti che gestiscono gli impianti che raccolgono le acque reflue civili e industriali e/o i fanghi derivanti dal trattamento biologico di dette acque, destinati a un impianto di digestione anaerobica
    • I produttori di biomasse solide residuali agricole derivanti da lavorazioni occasionali, che conferiscono la biomassa, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 1000 t, a un produttore di energia elettrica e/o termica configurato come operatore economico.

  • Quando entra in vigore il DM 07/08/2024?

    Il DM 07/08/2024 è in vigore dal 27/08/2024. È previsto un transitorio di un anno per gli Operatori Economici già certificati e per gli utlizzatori di bioliquidi che avviano un nuovo iter di certificazione. Per i produttori di energia elettrica e/o calore da combustibili da biomassa con combustione diretta e relativi fornitori l’obbligo di certificazione è partito dal 28 maggio 2025.

  • Quali sono le principali novità del DM 07/08/2024 rispetto al vecchio DM 14/11/2019?

    • Per accedere a meccanismi incentivanti, gli utilizzatori di bioliquidi, prima esonerati, ora si devono certificare;
    • Per accedere a meccanismi incentivanti, i produttori di energia elettrica e calore, prima esonerati, ora si devono certificare. Si devono certificare anche i relativi fornitori di biomassa;
    • In ambito ETS, i produttori di energia elettrica e calore, prima esonerati, ora si possono certificare per dimostrare il fattore emissivo nullo.

Bureau Veritas: Un partner di fiducia

  • Leadership

    Bureau Veritas è attiva nella verifica a fronte di schemi di certificazione volontaria quali ISCC, RedCert, 2BSvs

  • Esperienza

    Bureau Veritas è leader nei servizi in ambito energia e di verifica di progetti Climate Change

  • Network

    La presenza globale in più di 140 Paesi garantisce al cliente i vantaggi di una capillare presenza locale