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VERIFICHE ISPETTIVE SU ATTREZZATURE PER IL SOLLEVAMENTO COSE E PERSONE

ART. 71 COMMA 11 E DM 11 APRILE 2011

SCENARIO

Le Verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro sono un importante tassello del quadro legislativo delineato dal Testo Unico sulla Sicurezza (TUS - D.Lgs. 81/2008).
Tali verifiche sono finalizzate ad accertare la conformità rispetto alle modalità di installazione previste dal Fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste e specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. La prima verifica periodica prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro.
L’effettuazione delle verifiche periodiche è un importante strumento di gestione del rischio sul luogo di lavoro e la mancata osservanza delle periodicità può comportare gravi danni sugli impianti e sulle persone, oltre che sanzioni pecuniarie per il datore di lavoro e la disposizione del fermo impianti.
Tra le attrezzature soggette a verifica (Allegato VII TUS), particolare attenzione va posta sulle attrezzature per il sollevamento cose e persone poiché carenze nella gestione di tale rischio possono comportare gravi danni in termini di sicurezza.
Tra le attrezzature soggette a verifica (Allegato VII TUS), particolare attenzione va posta sulle attrezzature per il sollevamento cose e persone poiché carenze nella gestione di tale rischio possono comportare gravi danni in termini di sicurezza.

SOLUZIONE

■ Il Testo Unico prevedeva che, per le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica, la prima delle verifiche venisse effettuata dall’INAIL, mentre le ASL (o le ARPA in talune Regioni) erano titolari delle verifiche periodiche successive.
■ Il Decreto 11 Aprile 2011, che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche, ha introdotto una serie di adempimenti che di fatto puntavano alla garanzia dell'esecuzione entro i termini di tali verifiche.
In particolare, il Decreto 11 Aprile 2011 ha individuato le condizioni in presenza delle quali le
aziende, o i soggetti preposti alle verifiche (INAIL, ASL/ARPA), possono avvalersi di Soggetti Abilitati
per l’effettuazione delle stesse.
Si è introdotto, infatti, un termine entro il quale le verifiche devono essere effettuate e si è aperto il
mercato dei controlli a Soggetti Abilitati, nel caso in cui INAIL e ASL non fossero intervenute entro tali termini.
Il Decreto ha stabilito inoltre i criteri per l’abilitazione di questi Soggetti.
■ Il Decreto del Fare (DL. 69/2013) modifica il termine entro il quale INAIL deve intervenire per svolgere la prima verifica (da 60 a 45 giorni). Trascorso questo termine, il Datore di Lavoro deve attivare il proprio Soggetto Abilitato.
Per le verifiche successive, il Datore di Lavoro può rivolgersi in prima istanza al Soggetto Abilitato che viene così equiparato all'Organismo di Controllo pubblico. In alternativa, può rivolgersi ad ASL/ARPA che devono però intervenire entro 30 giorni. Scaduto questo termine il Datore di Lavoro dovrà rivolgersi comunque al proprio Soggetto Abilitato.
Il Legislatore cerca di sanare, con l’apertura a Soggetti diversi da quelli pubblici, uno scenario cristallizzato di mancanza di controlli sulle attrezzature in esercizio, dovuto alla carenza di risorse del controllo pubblico, investe il Datore di Lavoro di una più ampia responsabilità e rimarca, in definitiva, l’importanza che attribuisce alle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro.
La scelta del Soggetto Abilitato deve avvenire anche nel caso in cui il Datore di Lavoro si rivolga al Soggetto Pubblico.
Anche nel modulo di richiesta di intervento all'Autorità di Pubblico Controllo, infatti, il Datore di Lavoro deve indicare il nominativo del Soggetto Abilitato del quale si avvarrà laddove il soggetto pubblico non sia in grado di intervenire.
In caso di non intervento di INAIL/ASL/ARPA, è il Datore di Lavoro a dover attivare il Soggetto Abilitato prescelto.
Anche INAIL e ASL/ARPA possono decidere, comunicandolo al Datore di Lavoro, di avvalersi dei Soggetti Abilitati, delegandoli direttamente per le verifiche.

Bureau Veritas è Organismo abilitato per lo svolgimento delle Verifiche ispettive su mezzi di sollevamento previste dall’Art. 71 comma 11 del T.U. 81/08 Testo Unico sulla Sicurezza sui mezzi di sollevamento dell’Allegato VII del TUS.

Bureau Veritas Italia SpA in forza del riconoscimento ministeriale quale Soggetto Abilitato per lo svolgimento
delle verifiche ispettive sulle attrezzature per il sollevamento cose e persone propone servizi di:
■ Verifiche periodiche: le prime e le successive da eseguirsi su attrezzature con periodicità indicata nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 finalizzate all’accertamento del permanere delle condizioni di sicurezza dell’attrezzatura.
■ Verifica delle macchine per centrifugare: la verifica periodica delle macchine per centrifugare deve essere articolata, di norma, in due parti:
a) prova di funzionamento
b) verifica di integrità a macchina smontata, che deve essere effettuata con la periodicità e le modalità stabilite dal fabbricante e riportate sul manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione.
Per le centrifughe messe in servizio in data antecedente all'entrata in vigore della specifica direttiva di prodotto, la verifica a macchina smontata viene effettuata con la periodicità prevista in allegato VII del D. Lgs. n. 81/2008.

  • Riconoscimento

    Bureau Veritas Italia opera come Organismo Abilitato per l’effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie richieste dalla legge su numerose tipologie di impianti.

  • Competenza

    Bureau Veritas Italia vanta nella propria struttura un dipartimento dedicato alle ispezioni sulle attrezzature in servizio ed opera come Organismo Abilitato in numerosi ambiti.

  • Network

    In Italia Bureau Veritas è presente su tutto il territorio nazionale con 19 sedi, oltre 780 dipendenti e un’ampia rete di ispettori qualificati.

Riferimenti legislativi
• ART. 71 TUS
• ART. 71 TUS - Allegato VII
• DM.11 Aprile 2011
Abilitazione Bureau Veritas
Personale Bureau Veritas per Regione

FAQ

Quali attrezzature rientrano nel campo di applicazione?
In ambito Sollevamento, rientrano nel campo di applicazione del Decreto:
■ Scale aeree ad inclinazione variabile
■ Ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
■ Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
■ Ponti sospesi e relativi argani
■ Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min)
■ Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min)
■ Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm
■ Apparecchi di sollevamento di portatasuperiore a 200 kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale , estrattivo
■ Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente a 10 anni
■ Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente a 10 anni
■ Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale , estrattivo con anno di fabbricazione antecedente a 10 anni
■ Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale , estrattivo con anno di fabbricazione non antecedente a 10 anni
■ Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg materiali di tipo fisso, operanti in altri settori con anno di fabbricazione antecedente a 10 anni
■ Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg materiali di tipo fisso, operanti in altri settori con anno di fabbricazione non antecedente a 10 anni 

Cosa deve fare il Datore di Lavoro, se, alla scadenza dei termini, INAIL/ASL non intervengono?
In caso di non intervento delle autorità di pubblico controllo, è il Datore di Lavoro a dover attivare il Soggetto Abilitato prescelto entro i termini necessari per lo svolgimento della verifica in scadenza.

Cosa succede per le vecchie richieste di intervento già inoltrate ma rimaste inevase?
Anche le richieste di verifiche successive alle messe in servizio, già inoltrate nel corso degli anni ai Soggetti pubblici preposti e rimaste inevase, dovranno, alla luce del nuovo Decreto, essere riformulate specificando il Soggetto Abilitato prescelto.