È IN VIGORE IL NUOVO ACCORDO UNICO STATO-REGIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO
Come è strutturato il nuovo Accordo Unico per i percorsi di formazione?
Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 119 - il nuovo Accordo, approvato il 17 aprile dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il nuovo Accordo è finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.lgs. n. 81/2008.
Si tratta di un Accordo Unico, già previsto dalla Legge n. 215 del 2021, che realizza la rivisitazione, la modifica e l’accorpamento dei precedenti Accordi attuativi del D.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione.
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Cosa stabilisce il nuovo Accordo Unico riguardo i percorsi formativi?
- L’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo, ivi compresi i datori di lavoro, i lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati secondo quanto previsto dall’articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011 e i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, con l’aggiornamento dell’allegato XIV del D.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell’art. 98, comma 3;
- L’individuazione delle modalità di verifica finale dell’apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- L’individuazione delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- Il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, ovvero i soggetti formatori, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa;
- Per ogni corso di formazione e aggiornamento, dovranno essere redatti – a cura del soggetto formatore – il progetto formativo, che dovrà contenere ogni specifica del percorso formativo, la valutazione del gradimento ed il verbale della verifica finale che dovrà contenere gli esiti documentati dei risultati. Viene confermata l’archiviazione/la conservazione per 10 anni cartacea o elettronica della documentazione ovvero il cosiddetto “Fascicolo del corso”.
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Quali sono le novità principali del nuovo Accordo Unico Stato-Regioni?
- Le principali novità riguardano alcuni corsi di formazione che fino ad oggi non erano ancora stati disciplinati dalla normativa, come per esempio quelli relativi alle “nuove attrezzature”: macchine agricole raccoglifrutta, carriponte e caricatori per la movimentazione di materiali;
- La formazione obbligatoria per il Datore di Lavoro; sono cambiate le durate minime e le modalità di svolgimento previste - vedi le formazioni per i preposti e i dirigenti; per la formazione svolta in videoconferenza non saranno più ammesse “classi di discenti” collegate da un unico dispositivo, ma ogni discente dovrà essere collegato all’aula virtuale tramite pc o tablet ad uso esclusivo, non è ammesso l’uso dello smartphone;
- La verifica di efficacia della formazione, quest’ultima è una delle principali novità in quanto non sarà più sufficiente il “semplice” attestato di partecipazione a un corso di formazione, ma dovranno essere provate le competenze trasferite e attuate direttamente sul luogo di lavoro per dimostrare che c’è stato un effettivo miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori; quindi l’Accordo sottolinea che l’efficacia della formazione dovrà essere verificata nel tempo e che la verifica dovrà avvenire entro un certo periodo (es. 6 mesi max 1 anno).
In fase di prima applicazione e comunque non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli accordi Stato- Regioni abrogati nonché dell’allegato XIV del D.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo.
Viene riconosciuta la formazione pregressa e l’aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata sull’attestato; in particolare, sono riconosciuti i corsi di formazione riguardanti gli spazi confinati e le nuove attrezzature già erogati alla data di entrata in vigore dell’accordo, i cui contenuti siano conformi alle nuove disposizioni.
Perché è importante il nuovo Accordo per la formazione su salute e sicurezza?
L’obiettivo finale, e allo stesso tempo anche l’auspicio, è quello di rendere la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non una mera cogenza bensì uno strumento strategico al fine di promuovere una cultura della sicurezza prevenzionistica e partecipativa, che possa incidere efficacemente sul comportamento quotidiano di tutte le figure coinvolte.
Formazione intesa, e così definita dall’ art.2 del D.Lgs. 81/08, come quel processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
Bureau Veritas sta adeguando la propria offerta formativa secondo le disposizioni del nuovo Accordo Unico Stato-Regioni, con lo scopo di costruire un “sistema formativo” incentrato sulle Aziende, sulle Persone e sulla qualità della Formazione, garantendo la professionalità e l’utilizzo di metodologie e strumenti quanto più efficaci.