COME PREPARARSI ALL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 2023/1115
Prosegue l’azione dell’UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta, con il coinvolgimento di Operatori e Commercianti per assicurare catene di approvvigionamento a “deforestazione zero”.
Il Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 Maggio 2023 relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (noto come “Regolamento EUDR”) si inserisce nel percorso del Green Deal europeo iniziato già nel 2019.
ALCUNI STUDI
La deforestazione e il degrado forestale proseguono a un ritmo allarmante.
La FAO nel suo “The state of the world’s forests 2020” stima che dal 1990 ben 420 milioni di ettari di foresta siano andati perduti a causa della conversione ad altri usi del suolo (ossia una superficie più estesa di quella dell’Unione Europea stessa). Tra il 2015 e il 2020 il tasso di deforestazione è stato stimato in 10 milioni di ettari all’anno e la superficie delle foreste primarie in tutto il mondo è diminuita di oltre 80 milioni di ettari dal 1990.
La deforestazione e il degrado forestale concorrono notevolmente al riscaldamento globale e alla perdita di biodiversità e sono pertanto riconosciuti come due fattori fondamentali che incidono sulla sopravvivenza dell’umanità e sulle condizioni di vita sostenibili sul pianeta Terra.
Per questo motivo, e considerato il proprio significativo impatto in termini di importazione e consumo di prodotti agricoli scambiati a livello mondiale e associati alla deforestazione, l’Unione Europea vuole adottare misure per ridurre al minimo la deforestazione e il degrado forestale nel mondo causati dal consumo di determinate materie prime e di determinati prodotti.
Sono state pertanto individuate le materie prime che costituiscono la quota più alta di deforestazione imputabile all’Unione Europea: palma da olio (34,0 %), soia (32,8 %), legno (8,6 %), cacao (7,5 %), caffè (7,0 %), bovini (5,0 %) e gomma (3,4 %) [fonte: Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 2020. Deforestation risk embodied in production and consumption of agricultural and forestry commodities 2005-2017] e, più nel dettaglio, i prodotti interessati elencati nell’Allegato 1 (classificati nella nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87) del Regolamento EUDR e che ne costituiscono il campo di applicazione.
L'IMPEGNO DEGLI OPERATORI
Gli Operatori (ovvero le persone fisiche o giuridiche che nel corso di un’attività commerciale immettono i prodotti interessati sul mercato o li esportano) dovranno esercitare la dovuta diligenza (conformemente a quanto previsto dal Regolamento) prima di immettere sul mercato i prodotti interessati o di esportarli, onde provare che i prodotti interessati:
- sono a deforestazione zero;
- sono stati prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione;
- sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.
L'IMPEGNO DEI COMMERCIANTI
I Commercianti (ovvero le persone nella catena di approvvigionamento, diverse dall’operatore, che nel corso di un’attività commerciale mettono a disposizione i prodotti interessati sul mercato), invece, mettono a disposizione sul mercato i prodotti interessati solo se sono in possesso delle informazioni richieste dal Regolamento.
IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI ITALIANE
Si intuisce facilmente l’impegno che anche le organizzazioni italiane (e in particolare quelle che si configurano come Operatori) dovranno profondere per assicurare che i propri prodotti interessati siano conformi al Regolamento EUDR.
Nel dicembre 2024 l'Unione Europea ha concesso un posticipo di dodici mesi, portando l’applicazione del Regolamento al 30 dicembre 2025 per le grandi e medie imprese e al 30 giugno 2026 per le micro e piccole imprese.
Si sta avvicinando quindi, in particolare per gli Operatori non PMI, il momento in cui dovranno attuare appieno il proprio sistema di dovuta diligenza articolato sulla raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi; sulle misure di valutazione del rischio; nonché sulle misure di attenuazione del rischio prima di poter immettere sul mercato i prodotti interessati o di esportarli.
Non vi sono certificazioni che consentano di poter affermare automaticamente il rispetto del Regolamento EUDR, ma Bureau Veritas può comunque affiancare le organizzazioni in particolare con l’esecuzione di audit di terza parte per verificare (sulla base di un adeguato campionamento) che il sistema di dovuta diligenza sia correttamente applicato dall’organizzazione stessa; oppure con audit di seconda parte presso i fornitori che consentono di verificare le informazioni raccolte e si configurano come strumenti di attenuazione del rischio relativo alla catena di fornitura.