LA CORTE DI GIUSTIZIA UE SI E' PRONUNCIATA SULL'AMMISSIBILITA' DEL LITOAMNIO NEI PRODOTTI BIOLOGICI
Il 22 ottobre 2026, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata sull’uso dell’alga Lithothamnium calcareum nei prodotti biologici, nell’ambito della causa C‑295/25.
La sentenza chiarisce che la polvere di Lithothamnium calcareum certificata biologica è un ingrediente biologico ai sensi del Reg. (UE) 2018/848, e non un minerale. Questa alga rossa corallina è naturalmente ricca di carbonato di calcio: la sua polvere può quindi essere utilizzata per arricchire in calcio gli alimenti biologici, comprese le bevande vegetali.
La decisione rivede quanto stabilito nella sentenza del 29 aprile 2021, che vietava l’uso dell’alga come ingrediente agricolo non biologico. La Corte si è inoltre discostata dalle conclusioni presentate il 16 aprile 2026 dall’Avvocato generale Jean Richard de la Tour. Quest’ultimo aveva proposto di vietarne l’uso, perché il carbonato di calcio non può essere impiegato per l’arricchimento in calcio e la legge non prevede direttamente l’aggiunta di calcio agli alimenti destinati al consumo normale.
In sintesi, secondo la Corte, nessuna disposizione del Regolamento vieta di utilizzare la polvere dell’alga certificata biologica per arricchire in calcio i prodotti alimentari biologici, incluse le bevande vegetali sostitutive del latte. A questo ingrediente non si applicano le restrizioni specifiche previste per minerali, additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici e ingredienti agricoli non biologici.
COSA CAMBIA PER GLI OPERATORI?
- Uso negli alimenti biologici - La polvere di Lithothamnium calcareum certificata biologica può essere utilizzata come ingrediente agricolo biologico per arricchire in calcio gli alimenti trasformati, comprese le bevande vegetali.
- Alga non biologica - Il Lithothamnium non biologico resta soggetto alle regole sugli ingredienti agricoli non biologici, come interpretate nella sentenza del 29 aprile 2021 [Reg. (UE) 2018/848, art. 24, par. 2, lett. b; Reg. (UE) 2021/1165, art. 7].
- Certificazione dei fornitori - Per la raccolta selvatica, i fornitori devono disporre della certificazione biologica e rispettare le condizioni previste per le aree di raccolta e la tutela dell’equilibrio dell’ecosistema [Reg. (UE) 2018/848, Allegato II, parte III, punto 2.2.1].
- Indicazioni nutrizionali - La Corte non ha esaminato indicazioni come “fonte di calcio”, che restano soggette alle condizioni generali del Reg. (CE) n. 1924/2006.
- Aggiornamento delle indicazioni operative - Il punto 12 delle FAQ sugli alimenti della Commissione europea e le posizioni degli organismi di controllo e delle autorità nazionali dovranno allinearsi alla sentenza.