Dal cemento ai cavi per le telecomunicazioni: si moltiplicano i prodotti da costruzione a marchio CE
Lug. 24 2019
La libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione europea è una prassi consolidata.
Altrettanto noto è che le merci per poter essere prodotte, distribuite, acquistate e utilizzate all’interno dell’Unione, devono obbligatoriamente rispettare alcune precise caratteristiche, cioè aver ottenuto la marcatura CE. Il marchio, entrato in vigore nel 1993, attesta il rispetto delle norme dell’Unione (per ciascuna specifica categoria) ed è oggi applicato su migliaia di oggetti e prodotti. Incluso un nutrito numero di materiali da costruzione.
Limitando dunque il campo all’ambito dei materiali edili, le prime indicazioni normative che regolamentano le caratteristiche che deve avere un prodotto per essere commercializzato, risalgono al 1989, anno dell’entrata in vigore della Direttiva Prodotti da Costruzione (CEE 89/106). Ma è solo nel 2003 che il cemento, primo materiale nella categoria costruzioni, ottiene il “contrassegno”.
Negli anni successivi si aggiungono molteplici prodotti i tra i quali gli Aggregati per le diverse destinazioni d’uso (calcestruzzo, conglomerati bituminosi etc.), il vetro per le costruzioni, le pavimentazioni, il legno, gli acciai, i serramenti e, in tempi più recenti, i cavi elettrici per le telecomunicazioni.
L’avanzamento tecnologico e l’evoluzione dei materiali rendono necessario l’aggiornamento della CEE 86/106 che a partire dal 1° luglio 2013 viene superata dal Regolamento Prodotti da Costruzione - CPR 305/2011.
Il regolamento introduce novità, chiarimenti, semplificazioni e obblighi per i vari operatori economici (fabbricanti, mandatari, distributori, importatori) che agiscono nel mercato. Ancora una volta solo se conformi ai requisiti del CPR 305/2011 e alle corrispondenti Norme Armonizzate, i materiali potranno e dovranno apporre il Marchio CE e la relativaDichiarazione di Prestazione per essere utilizzati e commercializzati all’interno dello spazio economico europeo.
Un’ulteriore stretta sull’obbligatorietà dell’utilizzo dei materiali a marchio CE arriva con il Decreto 106/2017 che stabilisce sanzioni civili e penali per coloro che disattendono le disposizioni del Regolamento. Le pene sono particolarmente severe nel caso in cui i materiali incriminati siano stati destinati ad usi strutturali o antiincendio.
Ma considerando l’alto numero di soggetti che partecipano alla realizzazione di un’opera o al suo ammodernamento, quale professionista sarà responsabile del mancato utilizzo di materiali conformi? In questo caso il Decreto 106/2017 afferma che tutti i soggetti della filiera possono essere indicati come responsabili: fabbricanti, commercianti, progettisti, costruttori, certificatori, direttori lavori, collaudatori e coloro che hanno preso parte al “progetto” nelle diverse fasi di sviluppo.
Per rispettare le disposizioni legislative, essere competitivi ed evitare di incorrere in sanzioni è evidente l’importanza della verifica della corretta applicazione delle norme in ciascuno dei passaggi che porta alla realizzazione dell’opera. Un supporto in tal senso può venire da consulenti ed esperti specializzati che, analizzando le diverse fasi, sono in grado di individuare in quale momento di esecuzione si è verificato un errore di interpretazione o di applicazione delle regole e di correggerlo tempestivamente.