ADEGUARSI ALL'ALLEGATO XVI PER I PRODOTTI SENZA FINALITÀ D'USO MEDICA
Cosa sono i prodotti senza finalità medica e perché sono così importanti?
Negli ultimi anni, molti prodotti nati per finalità estetiche – come filler, lenti colorate o dispositivi laser – sono diventati sempre più diffusi. L’Unione Europea ha riconosciuto che, pur non essendo “dispositivi medici” nel senso tradizionale, questi prodotti possono esporre gli utilizzatori a rischi simili.
Per questo, il Regolamento (UE) 2017/745 li ha inclusi in una sezione, l’Allegato XVI, rendendoli soggetti a specifici requisiti regolatori, analogamente ai dispositivi con finalità medica.
Le 6 categorie di prodotti inclusi nell’Allegato XVI
L’elenco dei prodotti è piuttosto eterogeneo, con applicazioni e destinazioni d'uso differenti, ma accomunati da un'opportuna metodologia di gestione del rischio che assicura un approccio armonizzato da parte dei fabbricanti.
- Lenti a contatto colorate o elementi da applicare sugli occhi
- Protesi o impianti estetici, utilizzati per alterare aspetti anatomici
- Filler dermici iniettabili, sempre più usati nello skin‑revitalization
- Apparecchiature lipolitiche, per rimozione non invasiva del grasso
- Laser e luce pulsata, tipici dei trattamenti estetici professionali
- Stimolatori cerebrali non invasivi, un settore in forte crescita.
Molte aziende consideravano questi prodotti “solo estetici”. Oggi, però, devono rispettare regole chiare e precise, rispondendo ad una legislazione cogente.
Come si applica il MDR ai prodotti dell’Allegato XVI?
Il MDR si applica anche a questi prodotti, ma con alcune differenze pensate proprio per la loro natura “non medica”.
Le principali novità da conoscere
L’UE ha introdotto Specifiche Comuni dedicate (Regolamento 2022/2346), già in vigore dal 22 giugno 2023.
La classificazione segue l’Allegato VIII del MDR, ma con un’esclusione deliberata delle regole 9 e 10, proprio per adattarsi meglio a questa tipologia di prodotti.
Per i prodotti attivi si applica anche il Regolamento (UE) 2022/2347, che definisce criteri di sicurezza e prestazione.
Il quadro regolatorio è quindi completo, ma richiede attenzione e una buona pianificazione.
Timeline: Le date da tenere a mente
Le Specifiche Comuni sono già valide, ma l’Europa ha previsto un periodo transitorio per consentire alle aziende di adeguarsi.
Ecco le scadenze principali, da tenere bene in mente:
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31 dicembre 2029
Termine ultimo per la piena conformità.
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Fino al 31 dicembre 2027
Per i prodotti che richiedono indagine clinica.
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Fino al 31 dicembre 2028
Per i prodotti che non richiedono indagine clinica.
Queste scadenze sono fondamentali per evitare interruzioni nella commercializzazione.
Cosa serve fare davvero per essere conformi?
Adeguarsi all’Allegato XVI non è immediato: servono un piano, un sistema qualità aggiornato, valutazioni cliniche proporzionate e un confronto continuo con l’Organismo Notificato.
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LE TAPPE PRINCIPALI
22/06/2023: Specifiche Comuni applicabili
Caso 1: prodotto non inserito in MDD per la cui immissione in commercio occorre un Organismo Notificato
Necessità di indagine clinica
22/06/2024: Inizio del periodo per notificare le indagini cliniche
23/12/2024 - 31/12/2027: Periodo per iniziare l'indagine clinica
31/12/2029: Scadenza per accordi con l’Organismo Notificato
Non è richiesta indagine clinica
31/12/2028: Scadenza per accordi con l’Organismo NotificatoCaso 2: prodotto coperto da precedente certificato MDD
- Se il certificato MDD non era scaduto prima del 20/03/2023, il prodotto beneficia del periodo transitorio ordinario dell'art. 120 MDR.
- Se il certificato MDD era scaduto prima del 20/03/2023 e non rientra nelle condizione dell'art. 120 MDR, il prodotto può essere immesso sul mercato fino al 31/12/2027 se classe III o IIb imoiantabile oppure fino al 31/12/2028 per i dispositivi di classe IIb, diversi da quelli di cui sopra, e per i dispositivi di classe IIa, Im ed Is.
Nel primo caso le scadenze sono allineate con quelle dei dispositivi medici.
I certificati rimangono validi:
• Fino al 31/12/2027 per dispositivi di classe III e impiantabili IIb
• Fino al 31/12/2028 per i dispositivi di classe IIb, diversi da quelli di cui sopra, e per i dispositivi di classe IIa, Im ed Is
Durante il periodo di proroga i dispositivi possono essere immessi in commercio se:
• Entro il 26/05/2024 il fabbricante ha adeguato il sistema qualità ad MDR
• Entro il 26/05/2024 ha presentato domanda formale di certificazione MDR per il dispositivo, o per uno destinato a sostituirlo
• Entro il 26/09/2024 è stato firmato un accordo con un Organismo Notificato.
È fondamentale individuare la strategia regolatoria più adeguata pianificando le azioni e le relative deadline al fine di soddisfare la compliance e garantire il proprio business.