IN CONSULTAZIONE PUBBLICA LA PRASSI UNI CHE INDICA ALLE AZIENDE COME OTTENERE IL REPORT CERTIFICATIVO COMPROVANTE IL BASSO RISCHIO
L’UNI ha pubblicato di recente, ai fini della consultazione pubblica, quattro importanti documenti (che, nell’insieme, costituiscono le parti di una futura Prassi di Riferimento) correlati al decreto legislativo 12 luglio 2024, n.103, "Semplificazione dei controlli sulle attività economiche", entrato in vigore il 2 agosto 2024.
In data 19 Gennaio 2026, è stata pubblicata la UNI/PdR 186 dal titolo “Requisiti per l’identificazione e la valutazione del livello di rischio basso per il rilascio del report certificativo secondo l’art. 3 del D.Lgs. 103/2024”.
Il decreto ha introdotto un sistema volontario di identificazione e gestione del rischio, per rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, evitando così duplicazioni e sovrapposizioni.
L’articolo 3 del suddetto decreto legislativo prevedeva esplicitamente che UNI elaborasse “norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale è associabile un Report certificativo".
I documenti – che saranno disponibili in consultazione pubblica sino al 25 Agosto 2025 – sono finalizzati a realizzare la “semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo” prevista appunto dal Decreto 103/2024.
Il documento al momento si articola in quattro parti, ognuna dedicata ad un ambito di riferimento specifico:
• Parte 1: aspetti generali
• Parte 2: ambito protezione ambientale
• Parte 3: ambito igiene e salute pubblica
• Parte 4: sicurezza dei lavoratori.
Sulla base dei parametri definiti dalla bozza di prassi di riferimento, viene attribuito un livello di rischio basso alle organizzazioni che volontariamente richiedono il rilascio del relativo Report certificativo.
Quest’ultimo può essere ottenuto:
- se in possesso delle certificazioni specifiche per ciascun ambito (es. ISO 14001, ISO 9001, ISO 22000, ISO 45001 etc)
- oppure tramite una procedura equivalente, che tiene conto della dimensione e e del settore merceologico di appartenenza dell’organizzazione.
La “procedura equivalente” comporta una raccolta e analisi documentale da parte degli organismi di certificazione accreditati, sulla base di una serie di checklist riportate nei documenti attualmente in consultazione pubblica.
Per le aziende che non sono certificate si prospetta dunque un canale parallelo per vedersi riconosciuto il rischio basso, attivando un organismo di certificazione che provvederà alla verifica secondo la procedura equivalente, rilasciando il report certificativo solo in caso di soddisfacimento al 100% dei requisiti previsti nella specifica checklist; eventuali anomalie o punti non conformi colmabili devono essere risolti dall’organizzazione prima dell’emissione del Report certificativo.
PER APPROFONDIRE: UNI