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QCertificazioni • FAQ - Domande frequenti

Di seguito riportiamo una serie di risposte alle domande che vengono poste più frequentemente in materia di Agricoltura Biologica e Bio Eco Cosmesi.
Consulta le due sezioni per approfondire i temi e chiarire i tuoi dubbi.

FAQ - Agricoltura Biologica

  • Come devo fare per vendere prodotti in USA?

    • Per i prodotti di origini animale o comunque con ingredienti di origine animale occorre chiedere il documento giustificativo complementare a QCertificazioni
    • Per i prodotti vegetali sono validi i documenti di certificazione già emessi
    • Ogni vendita, sia di prodotto di origine animale che vegetale, deve essere accompagnato dal Nop Import Certificate, che verrà rilasciato da QCertificazioni a seguito di esplicita richiesta da parte dell’operatore mediante la compilazione dell’apposito modulo (VISUALIZZA DOCUMENTO).
  • Come devo fare per vendere prodotti in Corea del Sud?

    La Corea del Sud, come Cile e USA, ha un suo modulo specifico di certificato, ogni vendita deve essere accompagnata dal NAQS. Dal 01/01/2022 questo documento sarà solo in formato elettronico ed è emesso tramite il portale coreano. 
    Il NAQS sarà rilasciato sul portale da QCertificazioni a seguito di esplicita richiesta da parte dell’operatore mediante la compilazione dell’apposito modulo (VISUALIZZA DOCUMENTO). 
    Successivamente il documento sarà inviato in formato elettronico al richiedente.

  • Come devo fare per vendere prodotti in Cile?

    Il Cile come la Corea del Sud e USA ha un suo modulo specifico di certificato, Ogni vendita deve essere accompagnata dal CERTIFICADO DE TRANSACCIÓN PARA PRODUCTOS ORGÁNICOS IMPORTADOS, che verrà rilasciato da QCertificazioni a seguito di esplicita richiesta da parte dell’operatore mediante la compilazione dell’apposito modulo (VISUALIZZA DOCUMENTO).

  • Come devo fare per vendere prodotti in paesi extraeuropei?

    Molti paesi accettano i prodotti biologici certificati secondo il Reg. UE 848/18, verificare con il proprio cliente che la certificazione sia riconosciuta e successivamente, se richiesto, QCertificazioni può emettere il CERTIFICATO DI TRANSAZIONE che verrà rilasciato a seguito di esplicita richiesta da parte dell’operatore mediante la compilazione dell’apposito modulo (VISUALIZZA DOCUMENTO).

  • Perchè il certificato non riporta tutti i prodotti che farò quest’anno?

    Il certificato di conformità, così come previsto dal DM18321 del 09/08/2012, riporta l’elenco dei prodotti presenti nel PAPV, pertanto sarà sufficiente chiedere, tramite mail o fax, l’aggiornamento del documento.

  • Come posso richiedere una deroga per le sementi?

    Le richieste di deroga tramite fax al CREA non sono più accettate, occorre accedere al portale SIAN e seguire le istruzioni.

  • AROMI – In base al punto 2.2.2 all.2 del Reg. UE 2018/848 non sarà obbligatorio che gli aromi naturali siano biologici, potranno continuare ad essere aromi naturali convenzionali?

    Si. Dal 01/01/2022 si potranno utilizzare solo gli «aroma naturale di “alimento o categoria di alimenti o materiale di base alimentare”» e potranno essere sia biologici che convenzionali.

  • In merito alla modalità di indicazione degli aromi in etichetta il Regolamento richiede di indicare le componenti degli aromi utilizzati. In un prodotto in polvere pronto all’uso composto da una miscela di diverse componenti aromatiche, delle quali nessun

    SI, ai sensi del compendio normativo tra l’art. 16, paragrafo 4 del Reg. (CE) 1334/2008 e l’Allegato VII, parte B), punto 7) e punto 8) e parte D) del Reg. (UE) 1169/2011.

    La COM UE ha chiarito che è autorizzato solo l’impiego di ‘sostanze aromatizzanti naturali’ e di ‘preparazioni aromatiche naturali’ (Reg. CE 1334/2008 art. 3, par. 2, lettera c) e d)) ove il termine ‘naturale’, associato al nome di un alimento (es. aroma naturale di fragola), è utilizzato conformemente a quanto previsto dal Reg. CE 1334/2008 art. 16 paragrafi 2, 3 e 4, e quindi solo se la totalità o almeno il 95% (p/p) del componente aromatizzante è ottenuto dallo stesso alimento (fragola).

    Non sono quindi utilizzabili gli aromi etichettati ai sensi dell’art. 16 paragrafi 5 e 6 (es. aroma naturale di fragola con altri aromi).

    Ai sensi del Reg. (UE) 1169/2011 le spezie e piante aromatiche possono essere riportare nell’elenco degli ingredienti genericamente con il termine “spezie” o “miscela di spezie”; “piante aromatiche” o “miscela di piante aromatiche” se nessuna di essa ha una predominanza di peso rilevante, purché la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo‚ in proporzione variabile e rappresentano meno del 2% in peso del prodotto.

    Non rientrano nella suddetta categoria gli estratti di spezie e piante aromatiche che sono considerati come aromi e, per i quali, si applicano le regole descritte nell’All. VII, parte D del Reg. (UE) 1169/2011.

    Ai sensi del suddetto Allegato, per i prodotti biologici, gli aromi possono essere indicati in etichetta in uno dei seguenti modi:

    1. con il nome della sostanza aromatizzante (es. vanillina); o
    2. con una descrizione dell’aroma (es. estratto di erbe alpine);

    se il componente aromatizzante contiene gli aromi definiti dall’art. 3, paragrafo 2, lettere c) e d) del Reg. (CE) 1334/2008 ed il termine naturale per descrivere un aroma utilizzato conformemente all’art. 16 del Reg. (CE) 1334/2008.

    Pertanto, la miscela di diversi componenti aromatiche dovrà essere naturale ed etichettabile conformemente all’art. 16 paragrafo 4 del Reg. (CE) 1334/2008, che fa riferimento ad una “categoria di alimenti”, la cui definizione è riportata nell’All. VII, parte B, punto 7) e punto 8) del Reg. (UE) 1169/2011.

FAQ - Bio Eco Cosmesi

  • Secondo il Disciplinare Bio Eco Cosmesi AIAB la cera d’api pura 100% è permessa?

    Nel disciplinare non ci sono restrizioni in questo senso.

  • Secondo il disciplinare bio eco cosmesi aiab L’acido polilattico è ammesso o viene considerata una plastica

    L’acido polilattico rientra nella definizione di microplastiche data dal DPR 205, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018–2020, (17G00222) GU n.302 del 29-12-2017 – Suppl. Ordinario n. 62, 27 dicembre 2017, considerato un riferimento normativo nazionale.

  • Se un prodotto è già sul mercato contenente una profumazione conforme al disciplinare precedente, deve essere aggiornato alla versione attuale?

    No, non è previsto aggiornamento di formule già approvate.

  • Abbiamo certificato la nostra linea nel 2020; i nuovi prodotti che usciranno prima di luglio seguono il vecchio disciplinare, corretto?

    Si.

  • Per i nuovi prodotti che usciranno dopo luglio 2021 faccio riferimento all’aggiornamento?

    Si.

  • Quale ruolo hanno i laboratori di prova nel garantire la conformità della formulazione dei prodotti cosmetici? è necessaria una certificazione particolare o è sufficiente l’accreditamento ISO/IEC 17025?

    Non sono previste analisi sui prodotti. Ai fini della conformità al disciplinare Bio Eco Cosmesi AIAB non è necessaria altra certificazione, anche se avere le GMP certificate da un ente terzo secondo la norma ISO 22716 è fortemente consigliato.

  • È possibile l’utilizzo di argille sintetiche?

    Bisogna fare riferimento alla lista negativa dell’allegato unico.

  • Qual è il valore ammesso di Allyl Hexanoate?

    Per un errore in fase di redazione del documento, si riporta nell’allegato unico, alla voce Allyl Hexanoate, come EINECS 128-37-0: il valore riportato è sbagliato, mentre quello corretto è 204-642-4.

    L’allegato al disciplinare sarà modificato alla prima revisione utile.

  • Se ho una linea già in commercio e facciamo uscire un nuovo prodotto posso usare la stessa fragranza che caratterizza quella linea, anche se non conforme al nuovo disciplinare?

    Si.

  • Se ho una linea già in commercio e voglio fare alcune modifiche ad una formula, mantenendo però lo stesso nome commerciale, posso usare la fragranza che ho sempre usato anche se non conforme al nuovo disciplinare?

    Si

  • Gli aromi seguono le stesse regole dei “parfum” nelle limitazioni del disciplinare?

    Sì

  • La molecola Sodium Cocoyl Isethionate è ammessa?

    Sì

  • Abbiamo capito che tutti i clienti già registrati Bio Eco Cosmesi AIAB prima dell’entrata in vigore del nuovo disciplinare 30 giugno 2021, possono ancora aggiungere nuove referenze conformi con il vecchio disciplinare. È corretto?

    Non è corretto: possono essere aggiunte ulteriori referenze a linee già certificate impiegando lo stesso profumo, anche se conforme alla vecchia versione del disciplinare e non al nuovo. Questo per non creare problemi di disomogeneità di profumazioni in una stessa linea già esistente e certificata in precedenza.

  • Inoltre abbiamo capito che qualsiasi modifica su formulati già approvati Bio Eco Cosmesi AIAB prima del 30 giugno 2021 può continuare ad essere effettuata in conformità al precedente disciplinare.

    No: le formule già certificate rimangono tali, ma nel momento in cui si procede con una revisione va seguito il disciplinare in vigore adesso, fermo restando che il profumo può rimanere quello originalmente approvato

  • È possibile rivalutare, sulla base della più aggiornata letteratura scientifica, l’INCI 3-O-Ethylascorbic acid (CAS 86404-04-8) che risulta compreso nell’elenco delle sostanze non impiegabili in formulati certificati Bio Eco Cosmesi AIAB?

    In seguito all’esame della più aggiornata documentazione scientifica disponibile, si rivaluta l’impiegabilità dell’ingrediente cosmetico con INCI 3-O-Ethylascorbic acid (CAS 86404-04-8), che pertanto viene depennato dalla lista negativa e risulta ammissibile.