edilizia-cantiere

APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI IN CANTIERE

VERIFICHE ISPETTIVE IN CANTIERE PER IL CONTROLLO DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DEI CAM EDILIZIA

SCENARIO

I CAM sono stati introdotti dall'art. 18 c.1 della Legge 28.12.2015 n. 221 (GU n.13 del 18-1-2016), cogente a far data dal 02.02.2016, che ha introdotto l’art. 68bis al D.Lgs 163/2006. Successivamente l’art. 34 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 (nuovo codice appalti) entrato in vigore dal 19.04.2016, ne richiama espressamente l'obbligatorietà.
I Criteri Ambientali Minimi, sono stati approvati nel 2011 e hanno stabilito dei criteri minimi affinché un appalto possa essere definito verde in base alle indicazioni del PAN-GPP (Piano d'Azione Nazionale del Green Public Procurement).

SOLUZIONE

Il DM 11.10.2017 all’art. 2.7.4 Verifiche ispettive, prescrive l’obbligatorietà di affidarsi ad un Organismo accreditato per la verifica dell’applicazione dei CAM definiti a livello progettuale nella fase di costruzione: “Deve essere svolta un'attività ispettiva condotta secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 da un organismo di valutazione della conformità al fine di accertare, durante l'esecuzione delle opere, il rispetto delle specifiche tecniche di edificio, dei componenti edilizi e di cantiere definite nel progetto.”
Bureau Veritas Italia vanta un ampio ventaglio di servizi erogati, in oltre quindici anni, con riferimento a tale accreditamento.
Pertanto, quanto richiesto dal CAM Edilizia: "attività ispettiva condotta secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 da un organismo di valutazione della conformità al fine di accertare, durante l'esecuzione delle opere, il rispetto delle specifiche tecniche di edificio, dei componenti edilizi e di cantiere definite nel progetto" consente a Bureau Veritas Italia, in quanto soggetto altamente qualificato e referenziato, di erogare tale servizio in conformità alla normativa cogente e sotto accreditamento Accredia.

LA NOSTRA METODOLOGIA

Bureau Veritas Italia provvederà all’esame della documentazione progettuale ed emetterà un Rapporto iniziale contenente l’elenco dei CAM previsti progettualmente e soggetti quindi alle verifiche in cantiere.

Il Rapporto iniziale riporterà:
■ I CAM definiti a livello di progetto oggetto di appalto
■ I CAM definiti a livello contrattuale in fase di aggiudicazione dell’appalto
■ I CAM definiti a livello di varianti migliorative al progetto appaltato

Dovranno essere forniti, ove applicabili, i seguenti documenti:
■ Relazione illustrativa sui CAM
■ Disegni esecutivi / costruttivi e relativo elenco elaborati
■ Documentazione tecnica / note di calcolo / relazioni
■ Capitolati tecnico prestazionali / schede tecniche dei materiali utilizzati

VERIFICHE ISPETTIVE IN CANTIERE

La verifiche in fase di cantiere vengono svolte attraverso check-list, specifiche per ogni tipologia di CAM da sottoporre a controllo.
Le check-list compilate nel corso di ogni ispezione in cantiere permettono di seguire nel tempo tutte le fasi di esecuzione dell’opera e di attestarne passo passo il livello di conformità ai CAM applicabili.

VERIFICHE FINALI ED EMISSIONE REPORT DI VERIFICA

A conclusione dell’attività verrà emesso un Rapporto finale di ispezione che conterrà:
■ Le osservazioni dedotte dalla verifica dei CAM applicabili
■ Una sintesi delle osservazioni emerse durante le ispezioni in cantiere e riportate nei report intermedi di controllo
■ Evidenze fotografiche dell’esito delle verifiche per ogni CAM verificato.

  • Accreditamento

    Bureau Veritas Italia è accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da Accredia con certificato 006E.

  • Valore aggiunto

    Per ogni opera, scegliere Bureau Veritas permette al RUP di gestire al meglio l’attività di verifica, avvalendosi di un team multidisciplinare di tecnici qualificati.

  • Network

    Bureau Veritas Italia è presente nel territorio con 19 uffici e si avvale di una struttura organizzativa solida e
    multidisciplinare.

FAQ

È obbligatorio rivolgersi ad un organismo accreditato per la verifica del rispetto dei CAM in cantiere?
Sì. Il DM 11.10.2017 all’art. 2.7.4 Verifiche ispettive, ne prescrive l’obbligatorietà.