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Direttiva EU ETS - Verifiche emissioni di CO2EQ

GLI IMPEGNI DELLE AZIENDE IN AMBITO EMISSION TRADING

L’Unione Europea ha definito il proprio impegno nella riduzione delle emissioni, secondo i meccanismi previsti dal Protocollo di Kyoto, attraverso la Direttiva 2003/87/CE e s.m.i. (Emission Trading Scheme o EU ETS), attualmente recepita in Italia dal D.Lgs. n. 47/2020 e s.m.i. La Direttiva coinvolge circa 11.000 siti produttivi in Europa (circa 1.000 in Italia), appartenenti a diversi settori industriali: l'Allegato I riporta i criteri per identificare tali settori. La Direttiva 2003/87/CE ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2005, un sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione tra i Paesi UE.

Le quote di emissione sono permessi ad emettere CO2eq assegnati singolarmente a ciascuna impresa coinvolta oppure collocati sul mercato attraverso apposite aste, che, a livello complessivo, contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo di riduzione delle emissioni, dichiarato a livello europeo e nazionale. Il sistema EU ETS è stato più volte rivisto e ampliato, prevalentemente in corrispondenza delle transizioni tra le diverse fasi ETS. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è stato avviato anche il nuovo sistema ETS2.

Direttiva EU ETS. Quali sono gli adempimenti per le imprese coinvolte?

In Italia, le Società che ricadono nel campo di applicazione della Direttiva 2003/87/CE devono obbligatoriamente richiedere, per poter operare, un’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. Tale autorizzazione implica che la società annualmente monitori le proprie emissioni di CO2eq e i propri livelli di attività e li comunichi all’Autorità Nazionale Competente, ogni anno entro il 31 marzo. Le imprese coinvolte, ovvero i singoli siti produttivi, devono:

  • Richiedere all'Autorità Nazionale Competente l’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra inviando altresì un Piano di Monitoraggio nonché un Piano della Metodologia di Monitoraggio;
  • Monitorare annualmente le proprie emissioni di CO2eq secondo le modalità previste dalla normativa vigente; monitorare altresì su base annuale i propri livelli di attività;
  • Comunicare entro il 31 marzo di ogni anno, all’Autorità Nazionale Competente, le proprie emissioni di CO2eq e i propri livelli di attività;
  • Sottoporre i moduli di comunicazione delle emissioni e dei livelli di attività a verifica da parte di un organismo indipendente e accreditato;
  • Restituire un numero di quote pari alle emissioni di CO2eq comunicate, e partecipare così al sistema di Emission Trading vendendo o acquistando quote di emissione.
  • Quali sono i principali vantaggi del sistema EU ETS?

    Il sistema EU ETS è di tipo cogente. La verifica della comunicazione delle emissioni e della comunicazione dei livelli di attività è una prerogativa imposta dal regolatore e costituisce un requisito necessario per tutti gli operatori soggetti ad ETS. La verifica da parte di un soggetto indipendente e accreditato è inoltre un’utile opportunità per l’azienda al fine di rispondere al meglio al principio di miglioramento continuo disposto dalla stessa Direttiva ETS.

Qual è il ruolo degli Organismi accreditati in ambito EU ETS?

La Direttiva 2003/87/CE ed il D.Lgs. n. 47/2020, come da ultimo rispettivamente modificati prevedono che le emissioni dichiarate annualmente siano convalidate obbligatoriamente da un Organismo di Terza Parte accreditato da Accredia.
Bureau Veritas, in qualità di Organismo accreditato in ambito EU ETS, svolge i seguenti servizi:

  • Verifica dei dati e Convalida annuale dei Bilanci di Emissione;
  • Verifica dei dati e Convalida annuale dei Bilanci sui Livelli di Attività;
  • Verifica dei dati e Convalida dei report per la raccolta dati ai fini dell’assegnazione di quote a titolo gratuito;
  • Corsi di formazione sulle normative e le metodologie di calcolo.

Come avviene la verifica in base alla direttiva EU ETS?

La verifica di Bureau Veritas Italia prevede un percorso completo che include tra i suoi passaggi fondamentali:

  • Selezione del team di verifica
    Criteri di selezione per area e per tipo di processo assicurano che le verifiche dei dati di emissione e dei livelli di attività siano svolte da verificatori qualificati e competenti;
  • Riesame strategico
    Analisi iniziale delle attività e processi del Cliente, delle fonti di emissione di CO2eq, dei confini entro cui considerare i processi, dei sottoimpianti, della struttura di monitoraggio, della gestione dei dati e dell’assicurazione della qualità degli stessi;
  • Revisione del Sistema e Analisi del Rischio
    Valutazione critica del sistema di gestione e delle metodologie di determinazione utilizzate. Analisi delle procedure, della documentazione e di tutti gli strumenti utilizzati dal Cliente per la gestione dei dati delle emissioni ad effetto serra e dei livelli di attività;
  • Analisi dei processi
    Conferma della validità delle informazioni utilizzate per calcolare il livello di incertezza definito nel Piano di Monitoraggio; verifica che il Piano di Monitoraggio approvato sia messo in atto; verifica dei dati.

Le verifiche EU ETS sono svolte con cadenza annuale, al fine di garantire il rispetto delle scadenze di consegna dei documenti, corredati da opportune dichiarazioni di verifica, all’Autorità Competente.

FAQ - Domande frequenti sul sistema EU ETS

  • Quali imprese sono soggette al sistema EU ETS?

    Il campo di applicazione della Direttiva 2003/87/CE comprende:

    • Impianti industriali e manifatturieri;
    • Trasporto e stoccaggio di CO2;
    • Attività di trasporto aereo e attività di trasporto marittimo (Allegato I della Direttiva);
    • Immissione in consumo di combustibili e carburanti nei settori del trasporto stradale, degli edifici e in altri settori produttivi (Allegato III della Direttiva, cosiddetto ETS2).
  • La verifica è obbligatoria in ambito EU ETS?

    Si, ai sensi dell’art. 15 della Direttiva 2003/87/CE è obbligatorio che le aziende sottopongano a verifica da parte di un soggetto indipendente e accreditato le comunicazioni/report prima di presentarli all’Autorità Competente.

  • Quali sono le differenze dalla precedente versione della Direttiva ETS?

    La Direttiva ETS è stata più volte modificata nel corso del tempo, il sistema è stato irrobustito e reso più efficace ma è anche divenuto più complesso. Le ultime novità introdotte hanno riguardato una modifica del campo di applicazione per gli impianti (allegato I), l’estensione del sistema a nuovi settori (ETS2 e trasporto marittimo), l’adeguamento all’entrata in vigore del CBAM, un aggiornamento delle regole per l’assegnazione delle quote a titolo gratuito. Si tratta di un sistema in continua evoluzione. Occorre pertanto rimanere sempre aggiornati sulle novità e caratteristiche del sistema.

Bureau Veritas: un partner di fiducia

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