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La Procedura Equivalente per la valutazione del rischio basso: requisiti, vantaggi e prospettive

Mar. 27 2026

IL NUOVO MODELLO PER UN ECOSISTEMA TRASPARENTE, AFFIDABILE E COLLABORATIVO

La trasformazione del sistema dei controlli sulle attività economiche avviata dal D.Lgs. 103/2024 sta introducendo un nuovo equilibrio tra semplificazione amministrativa, affidabilità dei processi e responsabilizzazione delle imprese.

Il cuore della riforma è il modello volontario di identificazione del livello di rischio, che permette alle organizzazioni di ottenere un Report Certificativo attestante la condizione di “basso rischio” nei cinque ambiti omogenei individuati dal Decreto:

  • Protezione ambientale;
  • Igiene e salute pubblica;
  • Sicurezza dei lavoratori;
  • Sicurezza pubblica;
  • Tutela della fede pubblica.

La grande novità che rende il sistema facilmente accessibile anche alle micro e piccole imprese che non possiedono certificazioni accreditate, è la possibilità di ottenere il Report Certificativo tramite una procedura equivalente, prevista dalla UNI/PdR 186:2025.

COS’È LA PROCEDURA EQUIVALENTE?

La procedura equivalente nasce per garantire un percorso di valutazione rigoroso ma proporzionato alla dimensione aziendale e alla criticità del settore
Non sostituisce le certificazioni accreditate, che restano la via preferenziale quando già disponibili, ma permette alle realtà meno strutturate di dimostrare il proprio livello di controllo e conformità grazie a verifiche mirate, documentate e svolte da un ente terzo indipendente, aprendo la possibilità di ottenere il Report Certificativo anche a chi fino a oggi non disponeva di un sistema di gestione formalizzato.

  • COME SI ARTICOLA IL PROCESSO DI PROCEDURA EQUIVALENTE?

    l processo si articola in due fasi

    • Fase 1
      Valutazione documentale
    • Fase 2
      Audit 
      che può avvenire in modalità remota o in presenza a seconda della complessità dell’organizzazione e di altri criteri di valutazione da parte dell’ente di certificazione.

    L’azienda deve dimostrare il rispetto integrale dei requisiti previsti dalle checklist previste dalla prassi per ogni ambito, che comprendono misure organizzative e di controllo che vanno oltre il semplice rispetto degli obblighi di legge. Solo la piena conformità permette l’emissione del report certificativo: eventuali non conformità devono essere risolte prima della delibera, garantendo così che il “livello basso di rischio” sia il risultato di un effettivo presidio dei processi.

Il sistema prevede inoltre che gli esiti siano verificabili nel tempo
Dopo il rilascio del Report Certificativo, l’organizzazione è sottoposta ad audit annuali, per confermare il mantenimento dei requisiti. In prospettiva, l’integrazione del Report Certificativo nel fascicolo informatico d’impresa, come previsto dal Decreto, consentirà alle amministrazioni di programmare i controlli in modo più mirato, evitando duplicazioni e riducendo gli accessi in azienda.

L’introduzione della procedura equivalente valorizza il comportamento virtuoso delle imprese, promuove una cultura di gestione del rischio più diffusa anche nei settori tradizionalmente meno coinvolti dalle certificazioni e rafforza il dialogo tra operatori economici e sistema dei controlli pubblici

In questo modo, il nuovo modello contribuisce a costruire un ecosistema in cui trasparenza, affidabilità e collaborazione diventano elementi strutturali dello sviluppo economico.