Asserzioni di sostenibilità. Quali sono ammissibili?
LA SECONDA USCITA DELLA COLLANA DEDICATA ALLA DIRETTIVA EMPOWERING CONSUMERS
Le asserzioni ambientali sono ormai parte integrante della comunicazione delle imprese: compaiono sulle confezioni, nelle pagine e commerce, nelle campagne social e nei materiali pubblicitari.
Con l’arrivo della Direttiva (UE) 2024/825 recepita dal D.lgs. 30 del 20/Febbario/2026, però, l’Unione Europea introduce un cambio di passo decisivo: a partire dal 27 settembre 2026, chi parla di ambiente dovrà farlo con precisione, verificabilità e trasparenza.
L’obiettivo è contrastare il greenwashing e fornire ai consumatori informazioni più affidabili per compiere scelte consapevoli.
Dopo il primo articolo della nostra collana Empowering Consumers, dedicato alla struttura della direttiva, questa seconda uscita entra nel merito della questione:
Quali asserzioni sono ammesse? Quali sono vietate? E come comunicarle in modo corretto?
Cosa si intende per “asserzioni ambientali”?
Nel quadro della Direttiva e del suo D.lgs. di recepimento, per “asserzione ambientale” si intende qualsiasi messaggio volontario, in forma testuale, grafica o simbolica, incluso l’uso di marchi o nomi di prodotto, che afferma o lascia intendere che un bene, una categoria di prodotti o un operatore abbia un impatto positivo o nullo sull’ambiente, sia meno dannoso rispetto ad alternative presenti sul mercato, oppure abbia migliorato nel tempo le proprie prestazioni ambientali.
Addio ai claim generici: servono evidenze preCise
Parole come "green”, “eco friendly”, “rispettoso dell’ambiente”, “biodegradabile”, “climate friendly”, “energy efficient” sono considerate asserzioni ambientali generiche quando non sono specificate chiaramente sullo stesso mezzo (es. la confezione o la pagina prodotto).
In questi casi sono vietate, a meno che l’azienda dimostri un’eccellenza ambientale riconosciuta pertinente al claim (es. conformità EU Ecolabel, schemi EN ISO 14024 o “top performance” definite da altre norme UE applicabili).
- Esempio non conforme: “Eco friendly” in etichetta senza altre precisazioni.
→ Vietato (claim generico non specificato); - Esempio conforme: “Il 100% dell’energia per produrre questo imballaggio proviene da fonti rinnovabili”.
→ Si tratta di claim specifico (restano i controlli su veridicità e correttezza, ad esempio si potrebbe verificare la garanzia d’origine dell’energia utilizzata per produrre quell’imballaggio).
“Carbon neutral”: cosa non si potrà più dire (e cosa sì)?
La Direttiva introduce un divieto assoluto per i claim di prodotto (bene o servizio) che affermano un impatto neutro, ridotto o positivo in termini di emissioni di gas serra quando tali dichiarazioni si basano sulla compensazione delle emissioni (offsetting) al di fuori della catena del valore del prodotto.
In pratica, non sarà più possibile dichiarare che un prodotto è “climate neutral” o “CO₂ neutral” sulla base dell’acquisto di crediti di carbonio. Si tratta infatti di affermazioni che possono indurre il consumatore a credere che il consumo del prodotto non comporti impatti ambientali, quando in realtà l’impronta esiste e non può essere “azzerata” con compensazioni esterne.
→ Approfondiremo meglio il tema dei claim climatici in uno dei prossimi articoli della collana.
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Promesse sul futuro? Servono impegni, piani, target e verifiche
I claim sulle prestazioni ambientali future restano possibili solo se supportati da impegni chiari e oggettivi, da un piano d’attuazione realistico con target misurabili e temporizzati, risorse allocate, verifica periodica di un ente terzo indipendente e pubblicazione dei risultati in modo accessibile al consumatore. In assenza di questi elementi, la promessa diventa ingannevole.
→ Approfondiremo meglio il tema in uno dei prossimi articoli della collana. -
Vantaggi irrilevanti: stop ai messaggi “decorativi” (e ai benefici parziali)
È considerata pratica ingannevole pubblicizzare benefici irrilevanti, non derivanti da una reale caratteristica del prodotto o dell’impresa. Esempi tipici sono:
- “Acqua gluten free”;
- “Carta senza plastica”.
Sono inoltre vietate le asserzioni che attribuiscono benefici ambientali all’intero prodotto quando questi riguardano solo una parte (ad esempio, solo l’imballaggio è riciclato).
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Marchi di sostenibilità
Per essere considerato “ammissibile”, un marchio deve poggiare su uno schema di certificazione che rispetti alcuni requisiti fondamentali:
- Accesso aperto;
- Criteri chiari e trasparenti;
- Controllo di terza parte.
→ Approfondiremo meglio il tema in uno dei prossimi articoli della collana.
Quando scattano gli obblighi? (anche per i prodotti già in distribuzione)
Le nuove regole si applicano dal 27 settembre 2026 in tutti gli Stati membri. Vale anche per i prodotti già presenti sul mercato: le FAQ della Commissione Europea indicano possibili soluzioni operative, come sticker correttivi o informazioni aggiuntive al punto vendita, tenendo conto dell’approccio proporzionato che le autorità nazionali saranno chiamate ad adottare.