Asserzioni su prestazioni e impegni ambientali futuri: cosa cambia e come verificarli
DIRETTIVA EMPOWERING CONSUMERS: LA QUARTA USCITA DELLA COLLANA
Negli ultimi anni sempre più aziende hanno iniziato a comunicare impegni ambientali futuri: target climatici al 2030, cobiettivi di azzeramento delle emissioni, piani pluriennali di riduzione dell’impatto ambientale.
Si tratta di dichiarazioni importanti, perché raccontano come un’impresa intende affrontare la transizione ecologica. Allo stesso tempo, però, sono anche affermazioni delicate, che devono essere formulate con grande rigore per evitare fraintendimenti o aspettative non realistiche.
Per questo la nuova normativa europea, recepita in Italia con il DLgs 30/2026, introduce regole precise su come le aziende possono comunicare impegni ambientali futuri e su quali condizioni devono rispettare per essere considerati credibili e non ingannevoli.
Secondo la Direttiva 2024/825, è considerata pratica commerciale ingannevole formulare un’asserzione ambientale riferita a prestazioni future senza fornire impegni chiari, oggettivi, pubblici e verificabili, inclusi in un piano dettagliato e realistico.
Il DLgs italiano riprende integralmente questa previsione, imponendo alle aziende una nuova forma di responsabilità quando parlano di “riduzione o azzeramento dell’impronta carbonica” o “riduzione dell’impronta ambientale” entro un certo anno.
COSA DEVONO CONTENERE OGGI GLI IMPEGNI AMBIENTALI FUTURI?
Per essere considerati leciti e trasparenti, gli impegni ambientali futuri devono poggiare su tre elementi fondamentali:
1. Obiettivi misurabili e temporalmente definiti
Non basta dire “ridurremo le emissioni”. Gli obiettivi devono essere:
- Specifici;
- Misurabili;
- Con scadenze precise;
- Collegati ad azioni concrete.
La norma richiede un vero e proprio piano di attuazione, che illustri come l’azienda arriverà al risultato dichiarato, quali risorse saranno dedicate e quali tappe intermedie verranno monitorate.
2. Impegni pubblici e facilmente accessibili
Il piano deve essere reso pubblico e aggiornato periodicamente, in modo che chiunque, consumatori, investitori, stakeholder, possa verificare l’avanzamento reale degli impegni assunti.
3. Verificabilità delle informazioni
Ogni affermazione deve poter essere verificata attraverso dati e metodologie chiare, evitando formule troppo vaghe o prive di fondamento tecnico.
L’obbligo della verifica indipendente: il cambio di passo decisivo
La novità più rilevante è l’introduzione dell’obbligo di verifica da parte di un esperto indipendente.
Sia la Direttiva che il DLgs stabiliscono che le asserzioni sui risultati ambientali futuri devono essere “verificate periodicamente da un terzo indipendente, competente e privo di conflitti di interesse”, e che i risultati delle verifiche devono essere messi a disposizione dei consumatori.
La logica è semplice: senza un controllo esterno, gli impegni rischierebbero di rimanere solo intenzioni.
La verifica indipendente:
- Accerta che gli obiettivi siano realistici;
- Controlla che i progressi dichiarati siano effettivi;
- Rileva eventuali deviazioni dal piano;
- Aumenta la trasparenza e la fiducia nella comunicazione aziendale.
In questo nuovo contesto, gli organismi di parte terza come Bureau Veritas sono chiamati a giocare un ruolo chiave: assicurare che gli impegni ambientali siano tradotti in processi verificabili, utilizzare metodologie riconosciute e garantire che le dichiarazioni siano veri indicatori della transizione sostenibile dell’azienda, e possano essere utilizzati correttamente come leva di marketing.