Direttiva “Anti-Greenwashing”: marchi di sostenibilità. Quali sono ammisibili?
LE NUOVE REGOLE SULLE ETICHETTE DI SOSTENIBILITÀ PER COMUNICARE CORRETTAMENTE
Negli ultimi anni sono proliferate etichette e simboli “green”, spesso utilizzati per suggerire attenzione all’ambiente anche quando il messaggio non corrisponde a un impegno reale.
Proprio per contrastare questa confusione, il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026 n. 30, che recepisce in Italia la Direttiva europea 2024/825, introduce criteri molto precisi su quali etichette di sostenibilità possano essere utilizzate e su quali, invece, rischiano di risultare ingannevoli.
Secondo il Decreto, un’etichetta di sostenibilità è un marchio volontario, pubblico o privato, utilizzato per valorizzare le caratteristiche ambientali o sociali di un prodotto, di un processo o di un’impresa.
Si noti che nel Decreto di recepimento italiano, viene usato il termine “etichetta di sostenibilità” mentre nella Direttiva si parla di “marchi di sostenibilità”: i due termini si riferiscono alla stessa fattispecie.
Non si tratta delle etichette obbligatorie previste dalla legge, come l’etichettatura energetica o il logo del biologico, ma di simboli aggiuntivi scelti dalle aziende per comunicare un impegno ulteriore verso la sostenibilità.
Quando un’etichetta è valida?
Il nuovo quadro normativo è molto netto, un’etichetta di sostenibilità è valida solo se è basata su un sistema di certificazione ammissibile (vedremo dopo quali criteri sono richiesti), oppure Istituita da un’autorità pubblica dell’Unione Europea.
Questo perché per troppo tempo sono circolati marchi “auto-dichiarati”, privi di controlli, che alimentavano il rischio di greenwashing. La legge ora impone che dietro ogni etichetta ci sia un percorso rigoroso, fatto di criteri pubblici e verifiche reali.
Marchi di sostenibilità: Quali sono ammissibili?
Per essere considerato "ammissibile", un marchio di sostenibilità deve poggiare su uno schema di certificazione che rispetti alcuni requisiti fondamentali:
- Accesso aperto: ogni azienda deve poter richiedere la certificazione, senza barriere discriminatorie;
- Criteri chiari e trasparenti: i requisiti devono essere pubblici, comprensibili e sviluppati attraverso il contributo di esperti;
- Monitoraggi: lo schema deve prevedere audit periodici e la possibilità di sospendere o revocare il marchio se l’azienda non rispetta gli impegni;
- Controllo di terza parte: un organismo indipendente verifica che l’azienda rispetti i requisiti. L’indipendenza è un punto cruciale: chi certifica non può coincidere con chi emette lo schema né con l’azienda che lo usa.
In altre parole, un’etichetta ha valore solo se è radicata in un sistema solido, credibile e indipendente.
Cosa invece non sarà più consentito?
A partire dal 27 settembre 2026, non potranno più essere usate:
- Etichette inventate internamente dalle aziende;
- Simboli che “suggeriscono” sostenibilità senza alcuna verifica;
- Marchi istituiti da enti pubblici di Paesi extra UE, se non supportati da un sistema di certificazione conforme;
- Loghi che imitano quelli ufficiali, creando confusione nei consumatori.
Un vantaggio competitivo
In un mercato sempre più sensibile ai temi ambientali e sociali, poter esibire un marchio riconosciuto, trasparente e verificato diventa un elemento distintivo. Un’etichetta fondata su valutazioni competenti e imparziali rafforza la reputazione dell’impresa, riduce il rischio di pratiche ingannevoli e valorizza gli investimenti autentici in sostenibilità.