È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” contenente, all’articolo 38, il testo definitivo del piano Transizione 5.0.
Stabilisce un nuovo Credito di Imposta fino al 45% per le Aziende che effettuino "nuovi investimenti" in Beni strumentali 4.0 introdotti nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
Per accedere ai benefici, le aziende dovranno possedere le Certificazioni Energetiche Ex-Ante e Ex-Post e la Compliance Industria 4.0.
Il piano 5.0 è collegato al piano Transizione 4.0. In particolare, la nuova misura è finalizzata a sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili, consentendo di pervenire ad un risparmio di 0,4 Mtep nel consumo di energia finale nel periodo 2024-2026.
Come è composto il Piano TRANSIZIONE 5.0
- Attività digitali (beni strumentali materiali 4.0 e beni strumentali immateriali 4.0135);
- Attività necessarie all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (esclusa la biomassa);
- Formazione del personale per l'acquisizione di competenze per la transizione verde.
LE Novità DEL PIANO TRANSIZIONE 5.0
L’allegato B, dedicato ai software, viene ampliato, prevedendo l’ammissibilità agli incentivi anche per:
- Software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- I software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.
Condizioni per accedere all’incentivo
-
L'investimento Trainante
Comma 4 del decreto legge 2 marzo 2024 n. 19
Il credito di imposta spetta in relazione agli investimenti in beni strumentali che possiedano le caratteristiche tecnici tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge di bilancio del 12/2016 e che siano interconnessi.
Tali investimenti sono agevolabili esclusivamente a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento. -
Gli investimenti Trainati
Comma 5 del decreto legge 2 marzo 2024 n. 19
Risultano altesì agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, ad eccezione delle biomasse, esclusivamente destinata all’autoconsumo nei propri processi produttivi.
Le spese per la formazione del personale dipendente dirette all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite; tali spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta nei limiti del 10 per cento degli investimenti. -
Le aliquote
Comma 7 del decreto legge 2 marzo 2024 n. 19
Il credito d’imposta è riconosciuto:
• nella misura del 35 per cento per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• nella misura del 15 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni;
• nella misura del 5 per cento del costo, per la quota d’investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro annui per impresa. -
Le certificazioni
Per essere ammissibili i progetti d'innovazione devono essere certificati da un valutatore indipendente che attesti che questi soddisfano, ex ante, i criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo totale di energia.
Occorre inoltre una certificazione ex post dell'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Si rende neccessaria la compliance 4.0 come pre-requisto del piano 5.0.