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Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere - CBAM

Dic. 13 2023

I nuovi obblighi introdotti dal Regolamento UE 2023/956 configurano novità molto rilevanti per gli importatori nell’Unione Europea di ferro, acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, energia elettrica, idrogeno.

CBAM: contesto e obiettivi

L’Unione Europea si è data l’ambizioso obiettivo di divenire un’area a emissioni nette nulle entro il 2050; in questo percorso, la UE si è impegnata a ridurre le sue emissioni di gas ad effetto serra (GHG) di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.
Le normative comunitarie a supporto di tali obiettivi stanno diventando sempre più stringenti; tuttavia, sebbene la UE abbia ridotto le sue emissioni interne di gas a effetto serra, le emissioni di GHG incorporate nelle importazioni verso l’Unione hanno registrato un aumento, compromettendo così gli sforzi compiuti dalla UE per ridurre la sua impronta climatica.
Rimane alto il rischio di ‟rilocalizzazione delle emissioni di carbonio” (carbon leakage), che si concretizza quando imprese con sede nell’UE spostano produzioni ad alta intensità di carbonio all’estero, in Paesi in cui vigono politiche climatiche meno rigorose, o quando i prodotti dell’Unione vengono sostituiti da importazioni a maggiore intensità di carbonio.

Il meccanismo di adeguamento delle emissioni di carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), istituito dal Regolamento UE 2023/956 del 10 maggio 2023, è destinato a fungere da strumento essenziale per conseguire l’obiettivo di una UE climaticamente neutra entro al più tardi il 2050, in linea con l’accordo di Parigi, affrontando in modo differente rispetto al passato il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio derivante dal crescente livello di ambizione dell’Unione in materia di clima.
Il Regolamento UE 2023/956 incoraggia anche il ricorso a tecnologie più efficienti in termini di emissioni di gas a effetto serra da parte dei produttori di paesi terzi, sostenendo la riduzione delle emissioni di GHG in tali Paesi.

Il CBAM mira a sostituire i meccanismi volti a contrastare il rischio di carbon leakage attualmente esistenti nell’ambito della normativa europea sull’Emission Trading (EU ETS), fondati sull’assegnazione gratuita di quote di CO2 non decrescenti nel tempo per le aziende che ricadono nei settori esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, garantendo invece un prezzo del carbonio equivalente per le importazioni e per i prodotti interni.
Per assicurare una transizione graduale dall’attuale sistema di quote gratuite al CBAM, quest’ultimo sarà introdotto progressivamente, mentre le quote gratuite nei settori contemplati dal CBAM saranno gradualmente eliminate.

L’applicazione combinata e transitoria delle quote EU ETS assegnate a titolo gratuito e del CBAM non si tradurrà in un trattamento più favorevole per le merci UE rispetto alle merci importate nel territorio doganale dell’Unione (garantendo così la compatibilità con le norme fissate dall’Organizzazione Mondiale del Commercio).

Campo di applicazione e modalità operative

Il Regolamento CBAM si applica alle importazioni delle seguenti merci:
• Cemento
• Energia elettrica
• Concimi
• Ghisa, ferro e acciaio
• Alluminio
• Sostanze chimiche (idrogeno)

Le merci soggette alla normativa CBAM sono dettagliatamente elencate nell’Allegato I al Regolamento UE 2023/956, e sono univocamente identificate tramite i codici della nomenclatura combinata («NC»), descritti nel Regolamento (CEE) n. 2658/87.
Il CBAM non si applica alle importazioni da Paesi rientranti nel sistema di scambio di quote di emissioni (EU ETS) o da Paesi del SEE (Spazio Economico Europeo) e dell’EFTA (European Free Trade Association, Associazione Europea di Libero Scambio); pertanto, il CBAM non si applica alle importazioni da tutti i Paesi UE e da Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein.
Sono inoltre esentate consegne e merci il cui valore non supera i 150 €, nonché merci utilizzate per attività militari.

Dal punto di vista operativo, il Regolamento CBAM prevede due distinte fasi di implementazione del meccanismo:
• la prima (1° ottobre 2023 - 31 dicembre 2025) nella quale saranno soltanto acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata, compresa la valutazione delle emissioni incorporate, e inizierà l’attività di autorizzazione dei soggetti obbligati (i dichiaranti CBAM);
• la seconda (con avvio dal 1° gennaio 2026), in cui il meccanismo entrerà in funzione in maniera definitiva, sebbene con l’applicazione del regime transitorio di coesistenza con l’ETS che durerà fino al 31 dicembre 2033.

L’obiettivo della fase transitoria è quello di fungere da periodo “di apprendimento” per tutte le parti interessate (importatori, produttori e autorità), per raccogliere informazioni utili a perfezionare la metodologia a regime.

In relazione alle merci importate, il Regolamento CBAM distingue due tipologie di emissioni:
emissioni dirette: emissioni generate dai processi di produzione delle merci importate;
emissioni indirette: emissioni derivanti dal consumo di energia elettrica durante i processi di produzione delle merci importate.

Distingue, inoltre, due tipi di merci: semplici e complesse.
Le merci semplici sono prodotte con materiali in entrata a zero emissioni incorporate, quindi basate interamente sulle emissioni che si verificano durante la loro produzione.
Per le merci complesse, invece, è necessario includere le emissioni incorporate dei relativi precursori utilizzati nel processo di produzione.

Durante il periodo transitorio, gli importatori di beni che rientrano nell’ambito di applicazione delle nuove norme dovranno solo comunicare le emissioni di gas a effetto serra (GHG) incorporate nelle loro importazioni (emissioni dirette e indirette), senza effettuare alcun pagamento o adeguamento finanziario. 
Le emissioni indirette saranno incluse nell’ambito di applicazione dopo il periodo transitorio per alcuni settori (cemento e fertilizzanti), sulla base di una metodologia definita nel Regolamento di Esecuzione UE n. 1773 pubblicato il 17 agosto 2023.
Agli importatori è richiesto di raccogliere i dati di ogni trimestre (il primo dei quali è quello iniziato il 1° ottobre 2023), rendicontando tali dati entro la fine del mese successivo al termine dei trimestri (la prima relazione dovrà essere pertanto presentata entro la fine di gennaio 2024).
Una volta che il sistema permanente entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, gli importatori dovranno dichiarare ogni anno la quantità di merci importate nell’UE nell’anno precedente e i relativi gas serra incorporati. 
Dovranno quindi consegnare il numero corrispondente di certificati CBAM.

Ogni dichiarante CBAM autorizzato deve garantire che le emissioni incorporate totali riportate nella dichiarazione CBAM siano verificate da un verificatore accreditato (ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE 2023/956).
Il prezzo dei certificati sarà calcolato in base al prezzo medio d’asta settimanale delle quote EU ETS, espresso in €/tonnellata di CO2 emessa. 
L’eliminazione graduale delle assegnazioni gratuite nell’ambito del sistema ETS dell’UE avverrà parallelamente all’introduzione graduale del CBAM nel periodo 2026-2034.
È stato sviluppato un Registro transitorio CBAM, gestito dalla Commissione Europea. 
Prima del termine del periodo transitorio, la Commissione userà le informazioni contenute nelle relazioni CBAM per affinare le metodologie di calcolo. 
Il riesame fornirà inoltre ulteriori elementi sul funzionamento e sugli impatti del meccanismo. 
A partire dal 2026, il Registro transitorio CBAM diventerà il Registro CBAM e fungerà da piattaforma per presentare le dichiarazioni CBAM annuali.

Bureau Veritas Italia offre un’ampia gamma di servizi per supportare le aziende nella definizione e implementazione di una strategia CBAM:

Verifica preliminare, facoltativa, in vista di quella obbligatoria prevista dal sistema a regime
Attività di gap analysis, al fine di valutare delle lacune nell’implementazione del CBAM, sia dal punto di vista amministrativo che tecnico, per tutta la fase transitoria
Audit di seconda parte lungo l’intera catena del valore. al fine di verificare gli inventari delle emissioni di GHG, calcoli, procedure di reporting
• Percorsi di formazione.

Il nostro esperto

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FOTO LUCA LEONARDI

Luca LeonardiClimate Change Project Manager