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Il Regolamento UE 2017/821 e l’obbligo di Due Diligence per gli importatori di minerali

Dic. 15 2020

Il 1° gennaio 2021 entra in vigore in tutta l’Unione Europea il Regolamento 2017/821/UE, che interessa tutti coloro che importano nella UE, da zone di conflitto o ad alto rischio, i seguenti materiali: Stagno, Tantalio, Tungsteno, i loro minerali, e Oro.
Il regolamento si pone l’obiettivo di fermare il commercio di minerali che sono utilizzati per finanziare gruppi armati, che sono causa di lavoro forzato e di altre violazioni dei diritti umani e che favoriscono corruzione e riciclaggio di denaro.

Gli obblighi delineati nel regolamento si rivolgono alle aziende operanti nella fase upstream: interessano quindi le industrie estrattive e commercianti dei minerali, nonché fonderie e raffinerie.
I minerali in questione (1. cassiterite, fonte dello stagno; 2. wolframite, base del tungsteno; 3. columbite-tantalite, fonte del tantalio; 4. oro) vengono comunemente impiegati nella produzione di telefoni cellulari, computer, stampanti, macchine fotografiche digitali e componenti elettroniche del settore auto.

Rispetto al downstream, invece, il regolamento impone obblighi di dovere di diligenza solo alle imprese che importano direttamente i metalli. Non sono quindi comprese le imprese coinvolte nelle fasi successive (produzione, assemblaggio o utilizzo finale). 

La base degli obblighi richiesti dal Regolamento è il framework a 5 step stabilito dalla linea guida OECD
La linea guida OECD sulla Due Diligence per catene di approvvigionamento responsabili di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio (OECD Guidance) è il sistema di riferimento internazionale per le aziende per gestire i rischi e condurre una corretta due diligence.

Gli obblighi quindi definiti sono i seguenti:
 
 La conformità delle loro attività rispetto al dovere di diligenza
 L’implementazione di un sistema di gestione
 L’adozione di sistemi di gestione del rischio
 La realizzazione di audit da parte di soggetti terzi
 Specifici obblighi relativi alle attività di comunicazione nell’esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento (v. da articolo 3 a 7 del Regolamento).
 
Bureau Veritas, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione, ha una considerevole esperienza con il framework a 5 step della OECD Guidance grazie ai servizi erogati per gli standard LBMA e RJC.

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