Il Regolamento UE 2017/821 e l’obbligo di Due Diligence per gli importatori di minerali
Dic. 15 2020
Il 1° gennaio 2021 entra in vigore in tutta l’Unione Europea il Regolamento 2017/821/UE, che interessa tutti coloro che importano nella UE, da zone di conflitto o ad alto rischio, i seguenti materiali: Stagno, Tantalio, Tungsteno, i loro minerali, e Oro.
Il regolamento si pone l’obiettivo di fermare il commercio di minerali che sono utilizzati per finanziare gruppi armati, che sono causa di lavoro forzato e di altre violazioni dei diritti umani e che favoriscono corruzione e riciclaggio di denaro.
Gli obblighi delineati nel regolamento si rivolgono alle aziende operanti nella fase upstream: interessano quindi le industrie estrattive e commercianti dei minerali, nonché fonderie e raffinerie.
I minerali in questione (1. cassiterite, fonte dello stagno; 2. wolframite, base del tungsteno; 3. columbite-tantalite, fonte del tantalio; 4. oro) vengono comunemente impiegati nella produzione di telefoni cellulari, computer, stampanti, macchine fotografiche digitali e componenti elettroniche del settore auto.
Rispetto al downstream, invece, il regolamento impone obblighi di dovere di diligenza solo alle imprese che importano direttamente i metalli. Non sono quindi comprese le imprese coinvolte nelle fasi successive (produzione, assemblaggio o utilizzo finale).
La base degli obblighi richiesti dal Regolamento è il framework a 5 step stabilito dalla linea guida OECD.
La linea guida OECD sulla Due Diligence per catene di approvvigionamento responsabili di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio (OECD Guidance) è il sistema di riferimento internazionale per le aziende per gestire i rischi e condurre una corretta due diligence.
Gli obblighi quindi definiti sono i seguenti:
• La conformità delle loro attività rispetto al dovere di diligenza
• L’implementazione di un sistema di gestione
• L’adozione di sistemi di gestione del rischio
• La realizzazione di audit da parte di soggetti terzi
• Specifici obblighi relativi alle attività di comunicazione nell’esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento (v. da articolo 3 a 7 del Regolamento).
Bureau Veritas, leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione, ha una considerevole esperienza con il framework a 5 step della OECD Guidance grazie ai servizi erogati per gli standard LBMA e RJC.