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Superbonus 110%. Un'opportunità d'investimento, ma con alcune accortezze

Feb. 2 2021

Miglior utilizzo delle risorse anche in ottica di sostenibilità, desiderio di abitare spazi confortevoli e a misura d’uomo oltre all’impiego di tecnologie sempre più performanti ed efficienti, non solo sul nuovo, ma anche sull’esistente. Questi sono gli elementi che – secondo il CRESME – hanno dato il via a quello che in ambito edilizio viene definito “primo ciclo dell’ambiente costruito”. Un modo per indicare la netta cesura con l’eredità del passato, quella che va dal Secondo Dopoguerra agli anni Dieci di questo secolo. A contribuire all’accelerazione di questo modo di costruire vi sono state le differenti forme di incentivazione fiscale che, nel tempo, si sono succedute in Italia. 

Secondo le stime della Commissione Ambiente della Camera dei deputati e dell’istituto di ricerche CRESME, tra il 1998 e il 2020 gli incentivi fiscali per il recupero edilizio hanno generato oltre 21 milioni di interventi, con investimenti superiori ai 346 miliardi di euro. Nell’anno da poco concluso, a causa dell’incertezza generata dall’emergenza sanitaria legata alla pandemia, si è stimato che nei primi nove mesi vi sia stata una flessione del 12,7% rispetto al 2019, raggiungendo un totale di 25.105 milioni di euro. 
In questo quadro, si inserisce come elemento nuovo, la misura comunemente nota come “Superbonus 110%” e che, in un momento di depressione dell’economia, potrebbe avere la forza per far ripartire l’intero settore edilizio più l’indotto. Con benefici tanto economico-sociali che ambientali (considerando che l’età media del patrimonio edilizio italiano è piuttosto elevata). 
Dunque, se si guarda all’impatto potenziale sul mercato lo studio elabora una prima stima sugli importi aggiuntivi (nell’ipotesi del mantenimento della norma attualmente vigente) di 2.421 milioni di euro, tutti nel 2021, e, nell’ipotesi di un prolungamento dei benefici a tutto il 2022, di 8.069 milioni di euro, dei quali 1.614 nel 2021 e 6.455 nel 2022.

Cosa prevede il Superbonus? Efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici: sono questi gli interventi interessati dalle agevolazioni previste dal Decreto Rilancio, che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Ulteriori sei mesi di tempo per i lavori condominiali se, a quella data, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo. La misura si aggiunge alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus).
Le modifiche introdotte prevendono anche la possibilità, in luogo del rimborso diretto, di ottenere un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori di beni o servizi oppure di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante. Infatti, quest’ultima opzione rappresenta un’opportunità non solo per coloro che desiderano apportare migliorie agli edifici, ma anche per tutti quei soggetti o società che acquisiscono il credito: entrambe le categorie si vedranno rimborsate in 5 rate le spese sostenute.

Un’occasione di investimento di cui è utile avere ben chiare le condizioni. E una fra tutte è che per vedersi riconosciuto il rimborso, è necessario avere – è il caso di dirlo – “le carte in regola”: la documentazione da produrre e presentare è ingente ed è elemento imprescindibile che, in ogni fase, venga provato il rispetto assoluto delle norme.

Come fare dunque per essere certi che la spesa sostenuta venga restituita?
Privati, condomini e soprattutto società che acquisiscono il credito di terzi, hanno la possibilità di affidarsi a un garante esterno, come Bureau Veritas, il cui compito è verificare che tutti gli interventi vengano svolti secondo le prescrizioni di legge.
In questo caso è fondamentale che il garante venga coinvolto sin dalle prime fasi di progettazione. Diversamente, infatti, si rischierebbe di intraprendere il percorso di ristrutturazione per poi scoprire, a lavori in corso o peggio a cantiere chiuso, della presenza di fattori che precludono l’accesso al rimborso. 
La verifica può iniziare ancor prima della progettazione dei lavori: i soggetti incaricati verificheranno che l’edificio, sia esso un condominio, una villetta o uno stabile destinato ad altro uso, non sia stato oggetto di abusi, neppure di piccola entità e che tutti i documenti ad esso relativi depositati presso gli uffici del Catasto, siano in regola. Se così non fosse, sarebbe preclusa del tutto la possibilità di accedere al bonus fiscale, a meno che le irregolarità non vengano sanate. 
Inoltre, in fase preliminare è necessario documentare la classe energetica ed i consumi dell’edificio (certificazione APE), e lo stato delle caratteristiche antisismiche. Il rimborso, poi, verrà corrisposto a condizione che, a lavori conclusi, la struttura sia migliorata di due classi energetiche (Ecobonus) e di almeno una antisismica (Sismabonus). 
Accertati tali elementi, si potrà procedere con la progettazione e l’avvio degli interventi. Il garante, da questo momento in poi verificherà e valuterà la correttezza di ogni passaggio, sia a livello formale sia entrando nel merito degli aspetti tecnici indicati nel progetto ed eseguiti in cantiere.

Le verifiche, infatti, sono necessarie anche in fase di cantiere, e riguardano in particolare le tipologie di materiali utilizzati e i professionisti scelti per la realizzazione dei lavori. Riguardo i primi, si dovrà optare per quelli che rispondono ai Criteri Minimi Ambientali (CAM) definiti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che prevedono che i materiali utilizzati contengano una quantità minima di materiale riciclato (stabilita a seconda della tipologia). Tali caratteristiche devono essere dimostrabili attraverso una certificazione; si tratta di un fattore vincolante per gli interventi in ambito di coibentazione dell’involucro dell’edificio.
Riguardo invece ai professionisti impiegati – come prevede il D.l. 48/2020 – è obbligatorio dimostrare la competenza di chi esegue i lavori.
Una volta che il garante avrà accertato il corretto svolgimento di ogni fase e la compliance normativa, si procederà alla preparazione e alla presentazione della documentazione e delle asseverazioni tecniche richieste.

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