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Due Diligence nella catena di fornitura

Ago. 1 2024

IN VIGORE LA NUOVA DIRETTIVA CS3D

La direttiva sulla due diligence di sostenibilità delle imprese - pubblicata il 5 Luglio in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – è entrata in vigore il 25 luglio. Si tratta di un provvedimento articolato e complesso, il cui iter approvativo ha suscitato notevole dibattito.

In base alla nuova disciplina, le aziende devono integrare il dovere di diligenza nelle proprie politiche e sistemi di gestione dei rischi, valutando gli impatti negativi effettivi o potenziali delle proprie attività sui diritti umani e sull’ambiente. 
Tale responsabilità viene estesa anche a ciò che accade nella catena del valore.

La direttiva coinvolgerà le società madri e le imprese dell’UE con più di 1.000 dipendenti e un fatturato superiore a 450 milioni di euro, nonché i franchising nell’UE con un fatturato di più di 80 milioni di euro di cui almeno 22,5 milioni sono stati generati da royalties. 
Saranno coinvolte anche le società madri, le imprese e i franchising di Paesi terzi che raggiungono le stesse soglie di fatturato nell’UE. 

A tutte queste società sarà richiesto di monitorare e garantire il rispetto dei diritti umani e la protezione ambientale lungo la catena di fornitura.

Per quanto si applichi alle grandi aziende, la direttiva avrà un notevole impatto anche sulle PMI che rientrano nella catena del valore delle aziende assoggettate alla disciplina.

La direttiva troverà applicazione in base alle dimensioni delle imprese secondo la seguente tempistica:

  • Tre anni dall’entrata in vigore (2027) della direttiva per le imprese con più di 5.000 dipendenti e 1.500 milioni di euro di fatturato;
  • Quattro anni dall’entrata in vigore (2028) per le aziende con più di 3.000 dipendenti e 900 milioni di euro di fatturato;
  • Cinque anni dall’entrata in vigore della direttiva (2029) per le imprese con più di 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato.

Le aziende potranno rivolgersi a soggetti terzi indipendenti per verificare che la società stessa o parti della sua catena di attività assolvano gli obblighi in materia di diritti umani e di ambiente derivanti dalla direttiva; i soggetti terzi - esperti e competenti in materia di diritti umani o ambiente - dovranno essere completamente indipendenti dalla società, esenti da conflitti di interesse e da pressioni esterne.

Gli Stati membri dovranno provvedere al recepimento entro 2 anni dall’entrata in vigore, dunque entro il luglio 2026.