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Decreto Rilancio e Detrazioni al 110%: CAM obbligatori per materiali isolanti

Set. 8 2020

Il 19 Luglio 2020 è entrata in vigore la Legge 17 luglio 2020, n. 77 che converte, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tra le altre misure, tale legge prevede che si applichino detrazioni del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, relative ad interventi di isolamento termico. Le detrazioni sono applicate però soltanto se i materiali isolanti impiegati rispettano i Criteri Ambientali Minimi di cui al decreto del MATTM del 11 Ottobre 2017 (CAM Edilizia).

Per i materiali isolanti, il CAM Edilizia prevede al punto 2.4.2.9, tra gli altri requisiti, delle percentuali minime di materiale riciclato che quindi devono essere obbligatoriamente garantite al fine di ottenere le detrazioni del 110% di cui sopra. Tali percentuali minime devono essere dimostrate, come previsto dallo stesso CAM Edilizia, attraverso una delle seguenti certificazioni:

- una dichiarazione ambientale di prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®.

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.


CONSULTA LA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N.77

CONSULTA IL DM 11 OTTOBRE 2017 (CAM EDILIZIA)