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Economia circolare e contributi alle imprese

Feb. 22 2022

Credito d’imposta per l’acquisto di materiali di recupero

Con il decreto del 14 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 9 febbraio 2022, n. 33 , i ministri della Transizione Ecologica, dello Sviluppo Economico e dell’Economia e Finanze hanno definito i requisiti e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi di recupero per l’accesso all’agevolazione, nonché i criteri e le modalità per la fruizione del credito d'imposta.

Il contributo prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2019 e 2020 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna annualità. Le istanze potranno essere presentate esclusivamente in forma elettronica a partire dal 21 febbraio 2022  e fino al termine previsto per il 22 aprile 2022.

AMBITO DI APPLICAZIONE - ART. 2

Il contributo è riconosciuto a tutte le imprese che acquistano:
 
a) prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica
b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi:

- gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili
- gli imballaggi in legno non impregnati

c) imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta
d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio.

REQUISITI TECNICI E CERTIFICAZIONI - ART. 3

1. Per poter beneficiare dell'agevolazione, i prodotti e gli imballaggi di cui all'art. 2 devono possedere i requisiti tecnici di seguito indicati: 

a) contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 30% proveniente da rifiuti con codici dell'EER 15 01 02 «Imballaggi di plastica» e 19 12 04 «Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti», per i prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a)
b) la conformità alle specifiche UNI 10667-14 «Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti» o UNI 10667-16 «Materie plastiche prime-secondarie - miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a diverse tecnologie di trasformazione» o UNI 10667-17 «Materie plastiche prime-secondarie - Parte 17: miscele di materie plastiche eterogenee provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a processi di riduzione in impianti siderurgici», per i prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a); 
c) la biodegradabilità e la compostabilità per gli imballaggi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b); 
d) il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 70% per gli imballaggi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c); 
e) il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 50% per gli imballaggi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). 


2. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettere a), d) ed e) è dimostrato attraverso una delle seguenti certificazioni:

a) una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 nell'ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato (ad esempio Remade in Italy, ISO 14021, PDR88)
b) una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione della conformita' accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato, dichiarato in conformita' alla norma tecnica UNI EN ISO 14021; 
c) una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformita' accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato. 


3. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera b), è dimostrato attraverso una certificazione che attesti la conformita' alla norma UNI 10667-14 o UNI 10667-16 o UNI 10667-17

4. Il possesso dei requisiti tecnici di cui al comma 1, lettera c), degli imballaggi diversi da quelli in carta e cartone e in legno non impregnati è dimostrato attraverso una certificazione che attesti la conformità alla norma UNI EN 13432:2002.

Bureau Veritas, da anni al fianco delle aziende sui temi dell’economia circolare, offre diversi servizi di certificazione riconosciuti dal bando:
 
Certificazione EPD
® - Environmental Product Declaration 
Remade In Italy
UNI EN ISO 14021
UNI/PDR 88:2020

La Green Line di Bureau Veritas

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