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La parità di genere nei contratti pubblici: premiate le imprese in possesso del certificato

Giu. 10 2022

L'art. 34 d.l. 36/2022 come ulteriore passo in avanti nell'incentivo alla certificazione delle imprese

Un’importante novità nel perseguimento delle finalità relative alla parità di genere nel settore dei contratti pubblici, che si traduce in un’opportunità per le imprese interessate a partecipare alle relative procedure di affidamento.

Le imprese in possesso del certificato della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 potranno infatti beneficiare:

- della riduzione dell’importo della garanzia provvisoria per la partecipazione alle procedure pubbliche di affidamento di servizi e forniture;
- di un maggior punteggio di valutazione dell’offerta.

Per effetto delle modifiche apportate al Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 50/2026) dall’art. 34 del decreto legge 30 aprile 2022 n. 36, la certificazione della parità di genere è stata inserita tra le certificazioni che, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016, consentono di fruire della riduzione del 30% dell’importo della garanzia.

Inoltre, all’art 95, comma 13, del Codice, è stata inserita la previsione per cui le Amministrazioni aggiudicatrici indicano (nel bando, nell’avviso o nella lettera d’invito) un criterio premiale dell’offerta, che valorizzi “l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”.

L’intervento si inserisce nel solco di analoghe previsioni legislative già recentemente introdotte nel sistema dei contratti pubblici, allo scopo di incentivare la parità di genere all’interno delle aziende.
In questa direzione è anzitutto la disciplina relativa alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e PNC.

L’art. 47 del DL 31 maggio 2021 n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede infatti che le Stazioni appaltanti inseriscano, come requisiti premiali dell’offerta, criteri orientati a promuovere, tra l’altro, la parità di genere, demandando ad apposite Linee Guida la definizione delle modalità e dei criteri applicativi.

Le Linee Guida sono state approvate con DM 7 dicembre 2021, il quale individua, tra i criteri premiali che possono essere utilizzati dalle Amministrazioni, l’adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro che prevedano asili nido aziendale/territoriale convenzionato inclusivo, misure di flessibilità oraria, telelavoro, integrazione economica a congedi parentali, adesione a network territoriali per la parità, identificazione di una figura aziendale per le politiche antidiscriminatorie (quale il diversity manager); benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non autosufficienti e loro familiari; o altre misure di welfare aziendale).

Parallelamente, tra gli obiettivi del PNRR, da attuare entro il secondo semestre 2022, è stata prevista l’istituzione del sistema di parità di genere.
Nell’ambito della Missione 5: Inclusione e Coesione (Componente M5C1: Politiche per il lavoro) è infatti previsto un intervento specifico di definizione di un Sistema nazionale di certificazione della parità di genere (Investimento 1.3), che accompagni e incentivi le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere in tutte le aree maggiormente “critiche”, individuate nelle opportunità di crescita per le donne all’interno dell’azienda, la parità salariale a parità di mansioni, la presenza di politiche di gestione delle differenze di genere e la tutela della maternità.

E’ quindi intervenuta la legge 5 novembre 2021 n. 162, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la certificazione della parità di genere e a tal fine ha introdotto l’art. 46 bis del d.lgs. 198/2006), che regola l’istituto demandando ad appositi decreti attuativi il compito di stabilire, tra l’altro, i parametri minimi per il conseguimento della certificazione (con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunità di progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche con riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato di gravidanza); nonché le forme di pubblicità della certificazione.

La medesima legge 162/2021 ha altresì previsto una serie di benefici per le imprese che si certificano.
Oltre all’esonero dal versamento dei complessi contributivi previdenziali per il 2022 a carico del datore di lavoro (nei limiti delle risorse stanziate e salva la possibilità di rinnovo della misura anche per gli anni successivi), il relativo art. 5 prevede anche il riconoscimento “alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere” di un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.

La medesima disposizione prevede inoltre che “le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, della certificazione della parità di genere” istituita con la medesima legge.
Viene così introdotta la certificazione di parità di genere nel sistema delle procedure di affidamento di contratti pubblici, quale strumento premiante delle imprese che adottano politiche aziendali orientate a garantire la parità di genere.

Rispetto a tale previsione, l’art. 34 del decreto legge 30 aprile 2022 n. 36 sembra segnare un ulteriore passo in avanti nell’incentivo alla certificazione da parte delle aziende, ampliandone l’ambito di applicazione e i vantaggi correlati.

Anzitutto (e salvo modifiche in sede di conversione del decreto legge), il possesso della certificazione implica un immediato beneficio in termini di riduzione del 30% dell’importo della garanzia provvisoria da presentare ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento. V’è però da dire che la riduzione è prevista nelle sole procedure relative a servizi e forniture e che la riduzione non è cumulabile con le altre previste dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016. La riduzione potrebbe dunque avere ridotta portata applicativa, limitata ai soli casi in cui l’operatore non goda già delle ulteriori (e più vantaggiose) riduzioni previste dalla norma.

Inoltre, la previsione del criterio premiale dell’offerta ancorato al possesso del certificato (valido per tutte le procedure, non solo quelle per servizi e forniture) risulta di portata più ampia. Rispetto a quanto previsto dal citato art. 5 della legge 162/2021, sono venuti meno sia la limitazione alle (sole) aziende private, sia il riferimento temporale del possesso della certificazione (non più riferito al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento).

Nel frattempo, per l’attuazione del sistema di certificazione sono stati emanati i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari Opportunità, rispettivamente in data 22 febbraio 2022 e 5 aprile 2022, che hanno istituito l’Osservatorio nazionale delle politiche per la parità di genere e il Tavolo tecnico sulla certificazione della parità genere nelle imprese.
A marzo di quest’anno sono state altresì pubblicate le Linee Guida di individuazione della prassi di riferimento per la certificazione (UNI/PdR 125:2022), a cui gli Organismi di Certificazione potranno conformarsi per valutare il sistema di gestione per garantire la parità di genere, adottato dalla singola azienda (operante sia nel settore pubblico, che privato).
In Conclusione.

Le imprese sono oggi nelle condizioni di cogliere le opportunità che l’incentivo all’adozione di politiche aziendali per garantire la parità di genere sta offrendo: non solo per risultare più competitive nelle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e PNC (in cui continuano ad applicarsi i criteri premiali delle offerte indicati dalle Linee Guida approvate lo scorso 7 dicembre 2021); ma anche in una prospettiva più ampia, ossia al fine di conseguire la certificazione della parità di genere, da spendere nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici (anche non finanziati con fondi PNRR e PNC).

Il sistema di certificazione è aperto a tutte le imprese (grandi, medie, piccole e microimprese) e, nella fase sperimentale prevista dal PNRR sino al 2026, la certificazione sarà agevolata per le imprese di medie, piccole e micro-dimensioni, e accompagnata da servizi di accompagnamento e assistenza.

Articolo a cura di: Avv. Laura Pelizzo, Zoppolato & Associati Studio
Sito web: Zoppolato & Associati Studio